Come funziona il vincolo di primogenitura per i figli adottivi?

Buongiorno Ai.Bi.

Ho un bambino di 3 anni e con mio marito stavo seriamente valutando la possibilità di dare a nostro figlio un fratellino o una sorellina proveniente da lontano. Stiamo infatti pensando di intraprendere la strada dell’adozione internazionale. Si tratta di una realtà che ancora non conosciamo e che stiamo iniziando ad approfondire grazie al contributo di alcune coppie di amici che hanno già adottato. Tramite loro, per fortuna, siamo venuti a sapere che i Tribunali per i minorenni impongono anche dei limiti all’età dell’eventuale figlio adottivo. La coppia che ci ha accennato a questo aspetto è, come noi, residente in provincia di Milano, e ci ha informato che il relativo Tribunale, ai tempi della loro adozione (circa 3 anni fa) chiedeva una differenza di età di 2 anni tra il primogenito e il figlio adottivo. È così in tutti i Tribunali italiani?

Grazie per i chiarimenti,

Elisabetta

 

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Buongiorno Elisabetta!

Ciò a cui lei fa riferimento nella sua lettera è la questione della primogenitura. Non è imposto per legge, ma per prassi viene riconosciuta la primogenitura al primo figlio della coppia di aspiranti genitori adottivi. Una scelta che ha senso, perché è necessario evitare di creare problemi al figlio già presente in famiglia.

Non essendo prevista per legge, alcuni Tribunali scelgono di non fornire alcuna indicazione a riguardo.

Tra quelli che solitamente prevedono una differenza di età minima tra il primo e il secondo figlio vi è il Tribunale per i minorenni di Milano, quello che vi riguarda più da vicino. Qui i criteri non sono cambiati negli ultimi anni: si prevede ancora, solitamente, che tra il primo e il secondo figlio vi sia una differenza di almeno uno o due anni.

Ma non tutti i Tribunali seguono la medesima linea. Altri, per esempio, vincolano il decreto stabilendo, in modo più generico, che il secondo figlio abbia un’età inferiore al primo, senza specificare a quanti anni debba corrispondere questa differenza: in questi casi viene indicata soltanto una data minima a cui debba corrispondere il giorno di nascita del figlio adottivo.

In ogni caso, l’aspirante coppia adottiva, dopo aver ottenuto l’idoneità, sceglie l’ente a cui rivolgersi. Sarà quest’ultimo a verificare con quali Paesi sia compatibile la situazione familiare della coppia. I vincoli di primogenitura stabiliti dai Tribunali, infatti, incidono sul numero di Paesi nei quali sarà possibile inviare la domanda di adozione. A questo proposito, è comunque da tenere sempre presente che, nel corso dell’iter adottivo, la disponibilità in termini di età del bambino da adottare aumenta di pari passo all’età del figlio già presente in famiglia.

A presto,

 

Cinzia Bernicchi

Consulente di Ai.Bi.