famiglia, il congedo obbligatorio per i papĂ  nel 2018 passa a 4 giorni

Congedo parentale e adozioni internazionali. Posso usufruire del congedo in contemporanea con mio marito?

Gentile Ai.Bi.,  

sappiamo che il congedo di paternitĂ  e maternitĂ  spetta anche in caso di adozione internazionale. In particolare la legge ci pare preveda che mio marito ha 5 giorni di congedo di paternitĂ  mentre io  posso utilizzare il congedo di maternitĂ , pari a 5 mesi, anche a partire dall’ultimo viaggio.   

Non c’è chiaro però se, dietro mia rinuncia parziale, è possibile condividere i miei 5 mesi con mio marito ed usufruire di tale periodo in contemporanea ad esempio per tre mesi io e due mesi mio marito negli stessi mesi?

In tal caso è necessario fare una esplicita domanda all’Inps o sulla base dei documenti dell’Udienza, che ancora non abbiamo, l’ufficio del personale può avviare la procedura?

Grazie. Cordiali saluti

Nadia

famiglia, il congedo obbligatorio per i papĂ  nel 2018 passa a 4 giorni

 

Gent.ma Sig.ra Nadia,

innanzitutto la ringraziamo per darci l’opportunità di ritornare su un tema molto importante come il congedo di paternità e maternità.

Confermo che per i padri lavoratori è stato aumentato a 5 giorni il diritto al congedo obbligatorio per tutto il 2019. Anche per il congedo di maternità confermo quanto da lei scritto, precisando che può essere usufruito per tutto il periodo trascorso all’estero per la definizione della pratica adottiva (art. 26 c. 3 DPR 151/10 succ mod.).

La madre può rinunciare a tutto o a parte del proprio congedo obbligatorio e il padre può sostituirsi alla madre per il periodo non utilizzato, ma ciò non in contemporanea, fermo restando la durata massima di 5 mesi.

Attenzione però! Dal momento che scrive che l’ufficio del personale della sua azienda non ha avuto precedenti situazioni di adozione, le preciso che per l’adozione, a differenza del parto biologico, il congedo può essere usufruito dal padre non nelle sole situazioni valide per i genitori biologici (art. 28 c. 1 DPR 151/01 succ mod), ma anche, come detto, se la madre semplicemente non ne fa domanda. (art. 31 c 1 DPR 151/01 succ mod.).

Preciso che la legge prevede per il solo periodo all’estero la possibilità di un congedo non retribuito che non va ad intaccare i 5 mesi; questo tipo di congedo può essere richiesto da entrambi i coniugi ovviamente in contemporanea poiché entrambi devono trovarsi nello stato estero insieme per concludere l’iter adottivo; si tratta di una facoltà, che se attivata il datore di lavoro non può rifiutare; può essere richiesto da uno solo o anche da entrambi i coniugi, o non richiesto nel caso per esempio in cui si voglia utilizzare anche per il periodo all’estero il congedo retribuito di 5 mesi (art. 26 c 4 e art 31 c 2 DPR 151/01 succ mod.).

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, i documenti dell’udienza straniera non sono utilizzabili, ma è necessario e sufficiente (almeno a norma di legge, ma nel caso pratico non è così) la dichiarazione dell’Ente autorizzato (AiBi) che certifica il periodo di permanenza all’estero che indica la data di rientro presunta. Questo documento è sufficiente e necessario (art. 26 c 5 DPR 151/01 succ mod.), per il periodo all’estero, ma all’atto pratico posso dirle che l’Inps richiede per l’attivazione del congedo obbligatorio dopo il rientro in Italia, l’autorizzazione al rientro rilasciata dalla CAI, ove sarà indicata la data precisa di rientro in Italia.

Sperando di avere risposto in maniera adeguata alle sue domande, porgiamo cordiali saluti

Amici dei Bambini