Si può destinare un lascito testamentario a uno specifico progetto?

Se il legame tra un donatore e un’Associazione è forte e radicato nel tempo, può succedere che si pensi di destinare il proprio lascito testamentario a uno specifico progetto supportato negli anni. Vediamo se è tecnicamente possibile e, soprattutto, se è davvero utile allo scopo benefico

Più volta Ai.Bi. ha sottolineato come sia possibile, e bello, destinare un parte della propria eredità a un ente benefico o una realtà del Terzo Settore. A volte, può accadere che il legame tra un donatore e un’Associazione benefica sia radicato a tal punto che il primo decida di indicare nel testamento l’Associazione tra i beneficiari insieme ai propri familiari oppure come unica destinataria, nel caso di persona che non abbia discendenti né parenti stretti. Ma, ancor di più, se durante la vita il sostenitore avrà supportato uno o più progetti specifici, è possibile che questi senta un legame particolare con i beneficiari, talvolta anche in Paesi lontani, e che il desiderio di supporto si formuli come auspicio a che l’associazione utilizzi il lascito testamentario proprio per quelle attività supportate da donatore già in vita.
Immaginiamo uno specifico progetto in un dato Paese, magari con attività che hanno coinvolto una specifica comunità e un gruppo di persone identificabili, con nomi e con visi che, in molti casi, lo stesso donatore ha potuto conoscere nell’ambito dell’Adozione a Distanza: davanti a un quadro del genere è lecito domandarsi se sia possibile indicare nel testamento quel preciso progetto come destinatario dei propri beni.

È possibile fare un lascito testamentario in favore di un preciso progetto?

A questo proposito è necessario tenere conto del fatto che da quando si redige un testamento a quando esso poi verrà pubblicato potrà passare un tempo molto ampio, spesso anni. In questo lungo periodo può ben accadere che l’attività dell’Associazione sia modificata e che il progetto specifico con quel nome e quelle persone coinvolte non esista più così come identificato.
Questo è normale innanzitutto, nella migliore delle ipotesi, per quei progetti che hanno ottenuto risultati positivi, perché dopo anni le persone cambiano, i bambini crescono e diverse comunità prendono la loro strada. C’è, poi, da considerare l’aspetto fondamentale che ogni Organizzazione italiana che lavora all’estero è sottoposta a una serie di autorizzazioni per operare nei vari Paesi e che questi adempimenti burocratici in alcuni casi condizionano la presenza stessa e l’operatività dell’Ente nei diversi Paesi. Non va poi dimenticato che le azioni di cooperazione allo sviluppo si inseriscono in programmi pluriennali che, di regola, seguono anche le “priorità” stabilite a livello nazionale e internazionale, compreso quello europeo, sicché non è possibile stabilire oggi se, per ad esempio tra dieci anni, ma anche meno, un’Associazione sarà ancora operativa e in che termini in un certo Paese.
Non è possibile essere certi, dunque, che il progetto nel Paese e con il nome che abbiamo conosciuto e immaginato di supportare a vita sia per sempre in esecuzione. Anzi, di regola i progetti hanno al contrario un inizio e una fine. L’indicazione di un preciso progetto in un testamento, quindi, potrebbe essere controproducente perché tecnicamente si traduce non solo in un vincolo per il lascito stesso ma, a seconda di come formulata, potrebbe tradursi perfino in una condizione del lascito stesso che, nel caso di inesistenza del progetto indicato alla data di apertura del testamento, conduce all’invalidità del lascito. Il che significa che l’Associazione potrebbe essere in quel caso non la diretta beneficiaria ma la parte onerata della destinazione del lascito per i beneficiari di un progetto non più esistente e, se non sono più identificabili i beneficiari, potrebbe dunque non ricevere alcunché.

Fare un lascito testamentario in base allo scopo e l’attività dell’Associazione

Quello che invece è meno facilmente mutevole è lo Statuto di un Ente del Terzo settore che identifica lo scopo e le attività di interesse sociale che si intendono realizzare. È dunque proprio lo Statuto di un Ente che occorre conoscere e scegliere se si vuole fare una scelta consapevole sulla destinazione del proprio patrimonio per il periodo successivo alla vita terrena. Quando un sostenitore ha fiducia in un Ente di cui è donatore, la scelta preferibile è quella di un lascito non vincolato, in modo che l’Associazione con i propri organi e la propria competenza sia meglio in grado, nel dato periodo, di destinare il lascito per la realizzazione degli scopi statutari con le attività che in quel momento saranno in corso di realizzazione.
Per ulteriori informazioni sui lasciti a supporto delle attività per combattere l’abbandono di bambini e ragazzi e sostenere le famiglie in difficoltà scivi a lasciti@aibi.it