Disporre un Lascito Solidale senza redigere un testamento: la polizza assicurativa sulla vita

Un modo diverso e molto più semplice di fare una donazione post-mortem perché il denaro lasciato è svincolato dall’applicazione delle norme sulla successione

I sostenitori di un Ente del Terzo settore che vogliano contribuire alla realizzazione dei progetti e delle attività di interesse sociale previsti dallo Statuto anche dopo il periodo della loro vita, possono farlo anche senza inserire questa volontà in un testamento.
Esiste infatti la possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita con una assicurazione di propria fiducia nominando come beneficiaria l’Associazione o comunque l’Ente che si vuole supportare. Si tratta di un modo diverso e molto più semplice di fare una donazione post-mortem perché il denaro lasciato è svincolato dall’applicazione delle norme sulla successione.
Le polizze vita, infatti, non rientrano nel patrimonio ereditario e, anche quando ci sono eredi legittimari, si può liberamente scegliere di indicare quale beneficiario della polizza una persona diversa dai familiari, sia essa persona fisica o giuridica, e dunque anche una Associazione senza scopo di lucro come Ai.Bi.

L’importanza di rivolgersi sempre ad un notaio di fiducia

Quando si fa un testamento, infatti, è necessario rivolgersi a un Notaio di fiducia per scongiurare criticità legate alla lesione dei diritti dei familiari. Ogni singola situazione familiare richiede infatti una valutazione precisa della compatibilità tra il lascito che si vuole fare ad una Associazione e le quote spettanti ai familiari. Il testamento, d’altra parte, porta con sé in ogni caso situazioni delicate e complesse sia perché i familiari potrebbero non concordare con le decisioni del loro caro, e magari ostacolare la fluidità delle operazioni da compiersi per attuare la volontà del sostenitore, e sia perché comunque la situazione considerata al momento della redazione di un testamento può sempre cambiare per via del tempo che passa fino al momento in cui la persona viene a mancare. In questo frangente possono infatti modificarsi sia l’assetto familiare che la consistenza del patrimonio. Questo non significa che le volontà nel testamento restino vane, ma che è ben possibile che dall’apertura del testamento emergano varie complicazioni che potrebbero gravare le associazioni di adempimenti e costi imprevisti e che, molto spesso, allungheranno i tempi affiché la volontà del sostenitore sia realizzata.

La polizza assicurativa sulla vita

Rispetto a questo scenario, la sottoscrizione di una polizza assicurativa in cui venga indicata l’Associazione come beneficiaria è di estrema semplicità anche se si tratta di un soggetto estraneo ai rapporti successori.

Dopo che il sostenitore sia venuto a mancare, gli Enti beneficiari vengono contattati dall’Assicurazione che pagherà la somma prevista nel contratto. I beneficiari avranno la certezza di non dover  sostenere alcun costo e di ricevere la donazione con una procedura il più delle volte molto più semplice rispetto agli adempimenti che, anche nelle situazioni meno complesse, l’esecuzione di un testamento necessariamente comporta.

Il sottoscrittore del contratto di assicurazione dovrà comunicare in dettaglio alla Compagnia assicurativa le informazioni che consentono di identificare senza dubbi l’Ente beneficiario di cui è sostenitore: il nome completo, preferibilmente la sede legale e ogni altro dettaglio sui contatti che agevolerà i rapporti tra beneficiario e assicurazione. Inoltre il sostenitore può generalmente modificare in qualsiasi momento il beneficiario indicato, inviando la richiesta per iscritto alla compagnia assicuratrice secondo le modalità previste nel contratto. Molte di queste polizze assicurative sono proposte da Istituti bancari.

Dal momento che è sempre possibile che, per via della burocrazia, oppure nel caso di cambiamento della denominazione o della sede legale dell’Ente, si complichi il contatto tra l’Assicurazione/Banca e l’Ente beneficiario, è consigliabile che il sostenitore comunichi la propria scelta all’Associazione beneficiaria e, ove possibile, le consegni copia del contratto. Questo potrà infatti agevolare la riscossione ed evitare che le Compagnie Assicuratrici o gli Istituti bancari trattengano la donazione nelle proprie casse per un tempo superiore a quello necessario, dando anche all’Ente modo di verificare che gli importi ricevuti in donazione corrispondano a quelli previsti nel contratto.

Come utilizza i lasciti Ai.Bi.? 

Un lascito ad Ai.Bi. è una carezza alla vita che continua anche dopo di noi. E’ tendere la mano a tanti minori soli, abbandonati o in difficoltà familiare in Italia o nei diversi Paesi del mondo dove Ai.Bi. presta la propria opera. E’ un sostegno per le famiglie siriane che cercano di riscostruire la propria vita, o per quelle ucraine che tentano di andare avanti, seppure la guerra invade la propria quotidianità. E’ un sorriso per le mamme in difficoltà che nelle comunità mamma -bambino in Italia di Ai.Bi. cercano di costruire ali forte per spiccare il volo o per gli adolescenti delle nostre case famiglia.
Ogni aiuto è importante. Tendere la mano al prossimo è il modo più bello per essere ricordati. Anche per questo i nomi di tutti i nostri sostenitori saranno scolpiti in una targa che sarà affissa nella cappella di Ai.Bi.

Vuoi attivare anche tu un lascito solidale?

Richiedi gratuitamente la guida ai lasciti testamentari alla pagina dedicata QUI o contattaci a lasciti@aibi.it – 02.98822332