Dopo la mia morte che succederà ai miei nipoti che ho in affido?

Cosa succede nel momento in cui i nonni che hanno ottenuto in affido i nipoti dovessero morire? L’ufficio diritti di Ai.Bi. chiarisce i dubbi nei casi di affido intra-familiare

Buongiorno,
mi chiamo Alfio e sono un nonno che, ormai da qualche tempo, ha in affido i suoi due nipoti.
Gli anni, però, passano e anche se per fortuna finora non ho grossi problemi di salute inizio a chiedermi cosa succederà nel momento in cui morirò. A chi verranno affidati i miei nipoti? C’è il rischio che possano tornare dai loro genitori biologici che, al momento, non sono assolutamente in grado di prendersene cura?
Vi ringrazio per la vostra risposta. Un cordiale saluto
Alfio

Gentile Alfio,
capiamo la sua apprensione: nel caso di affido di minorenni intra-familiare, cioè nell’ambito della famiglia allargata, e, in particolare, disposto individuando i nonni come figure di riferimento, è lecito chiedersi quale possa essere il futuro dei bambini quando i nonni dovessero non esserci più oppure non essere in grado di occuparsi dei nipoti.
Innanzitutto, bisogna chiarire che non esiste una risposta unica che possa valere per tutte le situazioni: molto dipenderà dalla composizione della singola famiglia allargata, quindi anche dalla presenza o meno di zii e dal fatto che possa trattarsi di zii idonei a occuparsi dei nipoti. Ma prima ancora occorrerà capire se i genitori – sia quello legato alla famiglia in questione, sia l’altro – abbiano a meno superato i problemi che stavano attraversando e che hanno determinato la decisione di affidare i bambini ai nonni.

L’affido intra-familiare può anche non prevedere un recupero della responsabilità genitoriale

Non va mai dimenticato, infatti, in generale, che l’affido è una misura prevista per essere temporanea e che ha l’obiettivo specifico di fare ricongiungere appena possibile i bambini ai propri genitori, sempre che ciò sia compatibile con i bisogni e gli interessi dei bambini stessi.
Nel caso dell’affido intra-familiare, tuttavia, è anche possibile che il collocamento nella famiglia allargata sia disposto in situazioni che non prevedono un recupero delle responsabilità dei genitori biologici e che, di fatto, corrisponda a una misura non temporanea, messa in atto senza che sussista la condizione di adottabilità proprio per la presenza di figure idonee a occuparsi dei minorenni all’interno della famiglia allargata.
È comprensibile che il nonno possa avere il timore di un ritorno dei genitori, in determinate circostanze, ma queste valutazioni spettano al personale competente dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, che dovranno valutare nuovamente i requisiti e le condizioni di fatto nel momento in cui dovranno essere prese nuove decisioni. Laddove non dovessero esserci le condizioni per un ritorno con i genitori, né per l’affidamento ad altri parenti, la soluzione potrebbe essere quella di un nuovo affido all’esterno della famiglia. Tendenzialmente, in assenza di genitori e parenti idonei, ci sarebbero i presupposti per l’adottabilità, ma l’unico soggetto che nel nostro ordinamento può avviare il procedimento per dichiararla è il procuratore presso il Tribunale per i minorenni del distretto competente.
Molto della risposta sulla sorte dei bambini dipenderà anche dal singolo caso specifico che in questa sede non conosciamo. Tanto sarà anche condizionato all’età che nel frattempo i bambini avranno perché, come ormai noto, a partire dai 12 anni è obbligatorio che i bambini stessi esprimano il loro parere e vengano ascoltati nelle procedure che li riguardano. In questo quadro saranno loro i primi a potersi esprimere sulle misure che le autorità competenti riterranno di disporre.

La discrezionalità delle decisioni dei servizi socio-assistenziali

Va anche tenuto conto che, pur a fronte di norme uniformi in Italia sulle misure di protezione dell’infanzia, i Servizi socio-assistenziali degli Enti locali sono gestiti a livello locale e, in generale, ogni operatore, in quanto persona e professionista, ha una discrezionalità che, nell’applicazione delle diverse soluzioni, può condurre a scelte e risultati diversi che in parte si riflettono in “prassi” diverse nei vari territori del nostro Paese. In Sicilia, in particolare, non esiste purtroppo una grande applicazione dell’affidamento familiare (cioè “extra-familiare”, cioè a famiglie affidatarie diverse da quelle della cerchia parentale) e più spesso l’affidamento viene disposto di fatto in quella Regione con collocamento presso strutture che, invece, in base alla legge 184/1983, non dovrebbero essere utilizzate se non in via residuale. Chiaramente questo dipende anche dalla rete di famiglie affidatarie esistente nel territorio, cioè dalla presenza di famiglie disposte ad accogliere temporaneamente i bambini con la supervisione dei servizi solo allo scopo di rendere un servizio.
Sperando di averle chiarito il più possibile i suoi dubbi, la ringraziamo nuovamente e le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Ufficio diritti Ai.Bi.