Ecco a voi le agevolazioni fiscali per chi adotta un minore straniero!

soldi-bimboNon tutte le spese vengono per nuocere, soprattutto quelle effettuate per l’adozione di minori stranieri.

Chi avvia una pratica di adozione internazionale, infatti, può usufruire di un’agevolazione fiscale, che prevede la deducibilità del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi.

Sono deducibili le spese sostenute tra la data del conferimento dell’incarico all’ente autorizzato e quella dell’ingresso in Italia del minore o dei minori adottati.

Le spese devono poi essere supportate da pezze giustificative fiscalmente valide e, ovviamente, essere inerenti la procedura adottiva. Possono quindi essere portate in deduzione, al momento della compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730/2016 e Unico Persone Fisiche 2016, i costi sostenuti per l’assistenza che i genitori adottanti hanno ricevuto, la legalizzazione e traduzione dei documenti, i visti e le spese di trasferimento e soggiorno necessarie nel corso dei periodi pre-adottivi da trascorrere nel Paese di origine del minore adottato, le quote associative eventualmente richieste dall’ente che segue l’iter adottivo e le altre spese sostenute nei confronti dello stesso ente.

La procedura da seguire è piuttosto bizantina. I genitori adottivi devono autocertificare all’ente autorizzato, che ha seguito la loro pratica, le spese sostenute, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sulla base di quest’ultima l’ente autorizzato certifica a sua volte le spese ai genitori adottivi, che possono quindi portarle in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

Il principio da usare per la deduzione è quello di cassa: gli oneri sostenuti nel 2015 devono quindi essere inseriti nella dichiarazione 2016. Non sarà più possibile farlo in seguito.

Infine, le  spese sostenute in un’altra valuta devono essere convertite in euro, utilizzando il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui i soldi sono stati percepiti o sostenuti. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese.

La normativa prevede poi anche un rimborso parziale, a seconda del reddito della famiglia adottiva, del 50% dei costi che non possono essere portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi. Il rimborso sarebbe da richiedere alla Commissione adozioni internazionali, secondo le indicazioni e i moduli da questa annualmente emanate. Purtroppo, l’erogazione di questi rimborsi è oggi ferma, senza una qualche spiegazione del motivo, e stanno ancora attendendo il rimborso non poche coppie, che hanno concluso la propria adozione nel 2011.

Fonte: Fisco e Tasse