Il dramma di Viterbo: un vuoto legislativo

RomaniaLa vicenda del figlio adottivo ridotto in fin di vita a causa delle percosse della madre ha messo in luce un evidente paradosso: la legge italiana sull’adozione (184/1983 e succ. mod.) ha regolamentato in maniera dettagliata la fase preparatoria all’accoglienza di un minore dando grande enfasi alla selezione e alla formazione della coppia, ma ha lasciato un vuoto nella fase di post-adozione; quella più delicata per l’accoglienza di un figlio adottivo.

E’ questo il commento a caldo rilasciato da Marco Griffini, presidente di Ai.Bi., sull’episodio della madre adottiva di Viterbo che, lo scorso 2 febbraio, ha percosso il figlio che aveva adottato insieme al marito nel novembre 2009. Ancora non è stato chiarito se il bambino, di origine africana, sia stato adottato in Italia o tramite adozione internazionale in Africa, tuttavia la vicenda ha messo in luce il paradosso che ha creato l’attuale legislazione in materia di adozione, ovvero la non obbligatorietà del percorso post-adottivo.

L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione svolge in collaborazione con i servizi dell’ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo su richiesta degli adottanti.” Così cita la legge 476 (articolo 31, lettera m) che ha modificato la legge 183/1984. Ciò significa che non rientra tra le competenze dello Stato l’obbligo di farsi carico dell’accoglienza del minore nel periodo più delicato della sua storia adottiva: quella dell’ingresso in famiglia.

Con un percorso di post-adozione la famiglia potrebbe essere aiutata a superare le difficoltà che incontra nella quotidianità. “Ad oggi gli Enti Autorizzati, in mancanza dell’obbligatorietà del post-adozione, svolgono in maniera eccellente il lavoro di affiancamento alle famiglie, nonostante abbiano risorse limitate e non siano capillari sul territorio come sono invece i servizi territoriali. Ma il lavoro degli enti é una goccia in un oceano.” ha continuato Griffini.

Solo cinque regioni italiane (Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna) hanno siglato un Protocollo operativo con i servizi territoriali per gestire il post-adozione.

La coppia rischia di rimanere sola ad affrontare le difficoltà che incontra con il figlio. Occorre una modifica alla legge sull’adozione per rispondere alle sfide che pone l’accoglienza di un minore abbandonato. – ha proposto Griffini – Il percorso del post-adozione deve essere seguito dai servizi così come lo è la fase di selezione e formazione della coppia.

Questa proposta fa parte di una più ampia richiesta di modifica di legge che Ai.Bi. ha presentato e discusso con autorevoli interlocutori istituzionali. (“Dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore affidato o adottato. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Nel caso di adozione pronunciata all’estero gli adottanti devono sottoporsi al sostegno psicologico presso il servizio socio assistenziale di cui all’art. 29-bis e sono obbligati a trasmettere all’ente autorizzato le relazioni scritte sull’inserimento del minore per l’intero periodo indicato dall’ente stesso, secondo quanto richiesto dall’autorità centrale del Paese d’origine del minore. Proposta di modifica della legge 184/1983 – articolo 34 comma 2 – dal testo “Riflessioni e proposte per la riforma della legge 184/1983” a cura di Ai.Bi.).