La circolare. Cognome al figlio: in mancanza di accordo deve essere attribuito quello di entrambi i coniugi

Corte Costituzionale: “Il figlio assume i cognomi dei  genitori, nell’ordine dai  medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di  loro soltanto

La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 131 del 27 aprile 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno QUI,  ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 262 primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente  da entrambi i genitori, che il  figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i  cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”. Regola che si applica, riporta la sentenza, anche per il figlio nato in costanza di matrimonio e per il minore adottato.

Il Ministero dell’Interno ha inviato nei giorni scorsi una circolare ai prefetti, la n. 63 del 1° giugno QUI per portare a conoscenza “con la massima urgenza” i sindaci, affinché forniscano le indicazioni agli uffici di stato civile dei Comuni sulla sentenza entrata in vigore.

Cognome al figlio. In mancanza di accordo deve essere attribuito il cognome di entrambi

L’accordo tra i due genitori è dunque imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno solo dei coniugi.  In mancanza “devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso”, e qualora questo accordo manchi, sarà necessario l’intervento del giudice.

Una curiosità: in Italia, la prima bimba a vedersi applicate le nuove regole sul cognome è stata una piccolina nata il 31 maggio in Puglia. A riportare la notizia è il Sole 24 Ore: “Alla piccola è stato assegnato prima il cognome della mamma poi quello del papà”.