Lasciti. Se l’erede universale è il gatto. Il testamento che fa discutere

La notizia di una donna che ha lasciato oltre 2,6 milioni ai suoi animali, affidandoli a una clinica veterinaria. I suoi tre figli sono stati esclusi dal testamento. Che cosa prevede la legge in questi casi?

Una storia che fa discutere quella di una donna, con un patrimonio di oltre 2,6 milioni di euro, che ha deciso di lasciare tutto ai suoi animali domestici, cani e gatti, senza lasciare nulla ai suoi tre figli.
Si tratta di una volontà rispettabile o di una violazione dei diritti successori? È la domanda che una lettrice pone ad Ai.Bi. nella seguente lettera.

Il testamento che esclude i figli

“Buongiorno,
ho letto una notizia che mi ha alquanto sorpreso e un po’ indignata.
Una signora molto facoltosa ha scritto il proprio testamento lasciando tutto il proprio patrimonio (pare di circa 2,6 milioni di Euro) ai propri animali domestici, cani e gatti, nominando una clinica veterinaria amministratrice dell’eredità. L’articolo precisa che la signora ha 3 figli.
Mi domando: è possibile eliminare i propri figli dal testamento?
Grazie.”

Buongiorno e grazie per averci interpellato su questa vicenda proveniente da un altro continente.
Per risponderle abbiamo dovuto cercare l’articolo al quale si riferisce, l’abbiamo letto e le forniamo la nostra risposta.
Precisiamo che l’articolo è molto parco di particolari, primo tra tutti se sia o meno coniugata, quindi, dal punto di vista legale non siamo in grado di darle indicazioni esaustive, inoltre il fatto sarebbe accaduto a Shanghai, di cui non conosciamo la disciplina legale delle successioni.
Precisiamo infine, che l’articolo racconta di un testamento redatto nel modo da lei indicato (la Sig.ra avrebbe lasciato tutto il patrimonio ai propri cani e gatti, nominando la clinica veterinaria presso la quale li curava come amministratrice dell’eredità e il patrimonio sarebbe di oltre 2 milioni e mezzo di Euro), tuttavia si tratta di un testamento non ancora divenuto effettivo poiché la successione non si sarebbe ancora aperta, per fortuna della Sig.ra, che risulterebbe attualmente in vita.
Questo fatto è molto importante per quanto andremo a dire.

La scelta del testatore

Per rispondere alla sua domanda ribadiamo quanto detto più volte nelle nostre news e cioè che il testamento è un atto unilaterale di volontà, quindi il testatore può decidere come meglio vuole e crede, purché in piena libertà, senza costrizioni, del futuro dei propri beni, salvo il rispetto delle leggi successorie del Paese di cui lo stesso testatore ha la nazionalità, di quelle del Paese in cui il testatore ha il domicilio o la residenza abituate e, dall’anno 2015, anche le norme europee.
In conclusione la Sig.ra può benissimo decidere di lasciare tutto ai propri animali, ma occorrerà poi verificare se queste volontà avranno efficacia o meno e in che misura.
Questo è un principio successorio universale.
Detto questo dobbiamo esporre alcune riserve, la prima che riguarda la legislazioni in materia successoria del paese di nazionalità della Sig.ra, che non conosciamo e potrebbe anche consentire che le quote di legittima vengano superate da motivi quali il disinteresse totale dei figli.
In Italia non è così, i figli mantengono il diritto di succedere quali eredi legittimari, cioè quei soggetti ai quali la legge riserva una parte del patrimonio anche in presenza di testamento che non li considera.
Quindi nel nostro paese un testamento simile lederebbe le quote legittime riservate a eventuali coniugi e figli, divenendo impugnabile e di conseguenza annullabile.

Che cosa prevede la legge italiana

In Italia, casi in cui i figli perdono il diritto successorio sono tassativi e molto gravi; sono disciplinati dall’art. 463 cc come casi di indegnità. La invitiamo a vedere l’articolo di legge citato e a leggere una precedente news in cui trattavamo proprio dell’indegnità a succedere.
Chi non è coniugata e non ha figli né altri discendenti è senz’altro libera di decidere delle proprie sostanze come preferisce.

Un testamento ancora modificabile

Altra riserva: la Sig.ra è in vita e quindi il testamento è attualmente modificabile solo da lei stessa e impugnabile dai figli solo al momento dell’apertura della successione, cioè quando diverrà effettivo con la pubblicazione.
Precisiamo a titolo di cronaca che la pubblicazione spetta al notaio il quale è tenuto a farla indipendentemente dal contenuto del testamento, quindi anche se l’atto è palesemente contra legis, il notaio lo deve rendere pubblico, poiché solo così potrà essere impugnato dai figli o altri aventi diritto qualora lo ritenessero lesivo dei loro diritti successori.
Infine, una precisazione: se il testamento non viene impugnato dagli interessati, diventa valido a tutti gli effetti pur contenendo disposizioni pregiudizievoli, poiché il principio della volontà del testatore è preminente.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.