Lasciti. Altri eredi legittimi. Che cosa succede al testamento?

In caso si venisse a sapere dell’esistenza di altri eredi legittimi di cui si ignorava l’esistenza, il testamento resta valido? Ecco quanto ha stabilito la Corte di Cassazione a riguardo

Chi fa testamento può disporre liberamente delle sue cose, purché rispetti i diritti degli eredi legittimi, ovvero i coniugi e i parenti più prossimi.
Ma che cosa accade se, dopo la morte del testatore, si scoprono o si riconoscono altri figli o discendenti che erano ignoti al testatore? Il testamento resta valido o viene automaticamente revocato?
Questa è la domanda posta ad Ai.Bi. nella lettera di Michele.

Che cosa succede al testamento, in caso di altri eredi legittimi?

“Gentile Ai.Bi.,
mi chiamo Michele e avrei una domanda un po’ tecnica a proposito dei lasciti.
Se, dopo che è stato redatto il testamento e dopo che è deceduto il testatore, si viene a sapere dell’esistenza di altri eredi legittimi, in particolare discendenti, di cui si ignorava l’esistenza, il testamento resta valido oppure diventa inefficace?
Grazie,
Michele”

La sua domanda è in effetti molto tecnica e trova apparentemente una risposta in un articolo di legge, l’art. 687 cc, il quale sostanzialmente ammette la revoca di diritto del testamento “per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio” (art 687 c 1 cc).
Tuttavia nell’applicazione delle norme occorre che le stesse siano interpretate alla luce delle situazioni contingenti e quindi l’assunto indicato nel testo può non essere così chiaro e definitivo come appare.

La revoca delle disposizioni

L’art 687 cc e è stato oggetto di una recente applicazione da parte della Corte di Cassazione che ne ha delineato i contorni in modo innovativo. L’art. 687 c.c. in linea generale, salvo l’eccezione giurisprudenziale che ora indicheremo, statuisce che le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.

L’eccezione giuridica

Tuttavia, come spiegano i giudici di Cassazione nella sentenza 28043/2023, la lettura rigorosa della previsione di cui all’art. 687 c.c., in relazione all’ipotesi in cui si optasse per la revocazione anche in caso di sopravvenienza di figli ulteriori può portare a degli inconvenienti. In tal senso si pensi al caso in cui il testatore abbia deciso di non istituire il figlio a lui noto, preferendo altri soggetti ovvero che al contrario, abbia deciso di istituirlo, in tutto il suo patrimonio o anche solo in parte dello stesso.
Nel primo caso, il figlio noto, in assenza di figli sopravvenuti, potrebbe tutelare le sue ragioni solo avvalendosi dell’azione di riduzione, mentre, qualora vengano scoperti altri figli, o ne sopravvengano, e si ammettesse l’estensione dell’art. 687 c.c., verrebbe alla successione legittima, contro, però, la volontà (reale) del testatore.
Infatti il principio che sorregge il ragionamento dei giudici di legittimità è quello secondo cui non ogni mutamento della composizione del quadro familiare, quale la nascita di figli ulteriori può portare alla revocazione, ma solo quello che denoti, con la necessità anche di un richiamo alla ipotetica volontà del de cuius, legata alla preponderanza dell’affetto nei confronti dei figli, non ancora provato alla data cui risale il testamento, una situazione affatto diversa, e che possa appunto giustificare la revocazione.
La revocazione a una modificazione della situazione familiare infatti, sia pure nella prospettiva di assicurare una tutela della posizione dei figli, impone di affermare che la modificazione debba essere tale da creare un quadro oggettivo radicalmente mutato rispetto a quello presentatosi al testatore alla data di redazione del testamento, e che appaia quindi connotato dalla sopravvenienza di figli, di cui si ignorava l’esistenza.
In conclusione, per la Suprema Corte il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l’esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale – e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva – di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.
Come si può leggere, a questa domanda si può rispondere in differenti modi, in riferimento alla situazione concreta.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.