Lasciti. Ma come faccio ad essere sicuro che poi le mie volontà siano rispettate e controllate?

Dal punto di vista etico la risposta potrebbe essere banale: trattandosi di ultime volontà esse sono rispettate necessariamente, ma trattandosi spesso di disposizioni che comportano elargizioni, la legge è intervenuta prevedendo soggetti che possano tutelare la volontà del de cuius

Non sono sposato, non ho figli, né parenti stretti o almeno  qualcuno a cui valga la pena… si sta avvicinando l’età in cui si pensa di lasciare i frutti di una vita per qualcosa che sia veramente concreto … che faccia veramente del bene … ma come faccio ad essere sicuro che poi le mie volontà siano rispettate e controllate?

Carlo

Gentilissimo Carlo.

Grazie di essersi rivolta al nostro servizio.

Il testamento, lo abbiamo detto più volte, è un atto di volontà; il testatore è assolutamente libero di decidere come disporre dei suoi beni, salvo le limitazioni di legge relative alle quote di legittima che vengono riservate agli eredi, appunto legittimi.

Nel suo caso mancano non solo gli eredi legittimi, ma anche eventuali collaterali, insomma non ci sono eredi designati dalla legge.

L’atto è volontario e la volontà deve poi essere realizzata, ma nel caso del testamento, non può essere il testatore a realizzarlo, ma altri. La sua domanda, quindi, è di assoluta pertinenza e contiene un’altra domanda: chi ha il dovere di realizzare la volontà del defunto?

Dal punto di vista etico la risposta potrebbe essere banale: trattandosi di ultime volontà esse sono rispettate necessariamente, ma trattandosi spesso di disposizioni che comportano elargizioni, la legge è intervenuta prevedendo soggetti che possano tutelare la volontà del de cuius e di conseguenza realizzare le sue disposizioni.

Per entrare nel merito della domanda occorre premettere che perché venga realizzato, il testamento deve essere pubblicato e ciò spetta al notaio, è un suo dovere professionale; nel momento della pubblicazione il testo diventa conosciuto e quindi i beneficiari (che il notaio deve informare), acquisiscono il pieno diritto di far valere le disposizioni testamentarie.

 Ma la legge prevede inoltre che possa esservi un soggetto appositamente incaricato di fare rispettare la volontà del defunto.

Questo soggetto si chiama esecutore testamentario.

L’esecutore testamentario è disciplinato dalla legge agli artt. 700 e ss del Codice civile; quindi, è un soggetto legislativamente riconosciuto che una volta ricevuto l’incarico deve, a pena di sanzioni, svolgerlo: il suo incarico è proprio quello di fare rispettare le disposizioni testamentarie e di realizzarle.

L’esecutore testamentario può essere nominato nel testamento (possono essere nominati anche più esecutori, in tal caso devono agire congiuntamente) (art. 700 c.c.).

Chiunque può essere nominato esecutore testamentario, salvo chi è incapace, quindi i minori, gli interdetti e gli inabilitati. Può essere nominato esecutore testamentario anche un legatario o un erede che lo stesso testatore ha indicato. (art. 701 c.c.).

Che l’esecutore abbia l’obbligo di eseguire quanto indicato nel testamento e quindi di tutelare le volontà del defunto è ulteriormente evidenziato dal fatto che l’esecutore testamentario deve accettare in modo espresso l’incarico e lo deve fare nella cancelleria del tribunale di competenza ove verrà avviata una pratica relativa proprio alla successione.

Inoltre, deve rendere conto della gestione dell’incarico al termine dello stesso (solitamente di un anno, che può essere prorogato per un altro) e deve risarcire i danni agli eredi in caso di colpa o di mala gestio.

Quindi l’esecutore testamentario è una figura istituzionale, il cui compito viene controllato giuridicamente e ciò diventa una garanzia per il testatore.

L’incarico di esecutore testamentario è gratuito, ma il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità (Art. 711 c.c.).

Riporto un estratto dell’art. 703 c.c. che specifica quelle che sono le funzioni dell’esecutore testamentario invitandola a leggere con attenzione il primo comma che risponde con precisione alla sua domanda:

L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso( dei beni che ne fanno parte.

…….

L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all’eredità o ad accettarla col beneficio d’inventario”.

Concludo la risposta ricordando che può essere nominato esecutore testamentario anche un erede e ciò facilita notevolmente il compito oltre a dare un ulteriore interesse a che le volontà ultime siano rispettate.

Nel caso di lasciti a un ente benefico, che possono riguardare progetti o immobili, il consiglio è quello, nel caso di assenza di altri eredi, di nominare nel testamento l’ente beneficiario quale testatore in modo da facilitare la procedura successoria; l’ente sarà in grado, meglio di altri soggetti privati, di realizzare in toto le volontà del de cuius e di controllarle che anche nel corso del tempo le disposizioni testamentarie continuino ad essere realizzate. Si pensi ad esempio ad un lascito a favore di un progetto che perdura per anni o ad un lascito immobiliare che viene utilizzato come Family House o struttura di accoglienza per minori abbandonati, ovviamente in tali casi si tratterebbe di un notevole beneficio sia per la pluralità dei soggetti coinvolti sia per la durata notevole nel tempo.

Gentile Carlo, qualora desiderasse chiarimenti sui lasciti solidali ci può contattare alla mail lasciti@aibi.it o allo 02.98822332

Ufficio Diritti Ai.Bi.