Lasciti solidali. Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario: quando è necessaria e quali rischi comporta

A partire da una domanda che è stata inviata all’Ufficio Diritti di Ai.Bi., esploriamo quando e come è necessario accettare un’eredità con beneficio di inventario, che cosa comporta la mancata redazione dell’inventario e i rischi associati all’accettazione pura e semplice

Accettare un’eredità può sembrare un gesto semplice, ma comporta spesso una serie di responsabilità e rischi, soprattutto se ci sono debiti ereditari. L’accettazione con beneficio di inventario consente agli eredi di evitare di dover pagare i debiti del defunto oltre il valore dell’eredità stessa.

La domanda di un lettore di Ai.Bi.

Gentile Ai.Bi.,
vi scrivo per avere qualche informazione sull’accettazione con beneficio di inventario dei beni ereditati. Quando si deve fare, in cosa consiste e soprattutto se è possibile accettare l’eredità senza beneficio d’inventario e in quali rischi s’incorre nel caso in cui non venisse redatto l’inventario?
Grazie

L’accettazione con beneficio di inventario

Cominciamo la risposta dicendole che l’accettazione con beneficio di inventario è una modalità di accettazione dell’eredità che in alcuni casi è facoltativa, mentre in altri è obbligatoria, o meglio, per essere più precisi per alcuni soggetti è imposta dalla legge quale unica modalità di accettazione.
È disciplinata nel suo svolgimento dall’art. 484 cc e, a differenza di altre modalità di accettazione deve essere necessariamente espressa, infatti l’articolo indica quale atto una “dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione” (art 484 c 1 cc).
Quello che ci preme sottolineare, onde evitare incomprensioni, è che l’accettazione con beneficio di inventario non può essere tacita cioè non può derivare da un comportamento concludente, come è per l’accettazione ordinaria, ma deve essere definita in un atto formale.
È una modalità molto tutelante per l’erede poiché il medesimo con questa accettazione, che tiene distinto il patrimonio de defunto da quello dell’erede stesso, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

I tempi e le modalità

“Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto”. (Art. 484 cc).
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto.
Quando il chiamato ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice:
“Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice” (Art. 485 c 2 cc).
Questo comma detta un termine di decadenza definitivo oltre il quale l’erede potrà accettare l’eredità, ma non fare l’inventario perdendo quella tutela indicata sopra che è l’essenza dell’inventario.
Se l’inventario non è preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta dal chiamato nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità, anche questo termine è definitivo solo per l’inventario e non per l’accettazione (Art. 485 ult. Comma cc).
Riportiamo l’art. 490 cc poiché è molto chiaro nel definire gli effetti dell’inventario:
L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte.

I debiti ereditati

L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.
Aggiungiamo un ulteriore effetto non è previsto dall’articolo 490, ma che si ricava dall’articolo 2830 cc. I creditori e i legatari non possono iscrivere ipoteche giudiziali sui beni ereditari sulla base di sentenze favorevoli emanate nei loro confronti. La dottrina e la giurisprudenza unanimemente ritengono che l’ipoteca giudiziale iscritta sui beni ereditari prima dell’accettazione con beneficio d’inventario perda efficacia con riferimento ai beni presenti nell’asse ereditario qualora l’accettazione beneficiata venga disposta successivamente (È escluso tale effetto nei confronti dei beni già acquistati da terzi per i quali valgono le regole ordinarie sull’ipoteca giudiziale).

L’obbligatorietà dell’inventario

Abbiamo iniziato la nostra risposta indicando l’obbligatorietà dell’inventario per alcuni soggetti e necessariamente dobbiamo indicarli.
Facciamo riferimento quindi agli artt. 471, 472, 473 cc che espressamente indicano l’obbligatorietà dell’inventario quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato oppure una persona giuridica quale associazione, fondazione e ente non riconosciuto con esclusione delle società.
Concludiamo citando il secondo comma dell’art. 470 cc: “l’accettazione con beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore”, principio che ci fa concludere che chiunque, al di fuori delle ipotesi legislative, ha la facoltà di ereditare previo inventario per usufruire dei vantaggi di tale modalità.

L’accettazione pura e semplice

Fatto questa specifica sull’istituto dell’accettazione con beneficio d’inventario veniamo alla sua domanda specifica, la cui risposta è individuabile in quanto già detto: l’inventario è una facoltà nella maggior parte delle successioni, quindi se non viene redatto o se non viene compiuto nei termini di legge, ma c’è l’accettazione, l’erede si ritiene “puro e semplice” come definito dal testo di legge, ciò comporta una accettazione completa e valida, ma senza i vantaggi dell’inventario, quindi l’erede puro e semplice risponde anche di eventuali debiti presenti nella massa ereditaria.
Discorso completamente differente riguarda il caso in cui la legge pone l’inventario come procedimento obbligato per l’accettazione (sono i casi di minori o incapaci e delle associazioni e enti); in questo caso l’inventario è “condicio sine qua non” per l’accettazione con la conseguenza che in assenza di inventario l’accettazione d’eredità si considera priva di effetti sia come semplice che beneficiata e l’impossibilità del conseguimento dello status di erede.
Per chi deve accettare necessariamente con inventario il rischio nel caso non lo facesse è gravissimo poiché non potrebbe ereditare.

Il lascito a un ente del Terzo Settore

Una considerazione relativa ad Ai.Bi. e a tutti gli enti di volontariato che hanno l’obbligo dell’inventario, ciò comporta una tutela per l’ente stesso, come abbiamo avuto modo di riferire, ma anche per il testatore che ha la sicurezza che i propri beni, nella parte attiva siano utilizzabili per i fii benefici a cui li ha indirizzati con il suo atto testamentario.

Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria

Per ricevere informazioni più dettagliate è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito, oppure chiamare il numero 02.98822332.