Lasciti Solidali. Amministrazione di sostegno e testamento: serve la presenza dell’amministratore?

Quando il beneficiario può disporre autonomamente dei propri beni e perché la presenza dell’amministratore può determinare la nullità del testamento pubblico

Quando una persona è assistita da un amministratore di sostegno, sorgono spesso dubbi in merito alla sua capacità di compiere determinati atti giuridici in autonomia, tra cui il testamento. In particolare, ci si chiede se la presenza dell’amministratore sia necessaria o addirittura obbligatoria al momento della redazione dell’atto.

Chi è l’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura nominata dal Giudice Tutelare per assistere persone affette da infermità o menomazioni fisiche o psichiche, al fine di supportarle nella gestione degli aspetti personali e patrimoniali della loro vita.
L’istituto è disciplinato dal codice civile e si fonda su un principio fondamentale: garantire la tutela della persona con il minimo sacrificio possibile della sua capacità di autodeterminazione. L’amministrazione di sostegno, infatti, interviene quando il beneficiario non è totalmente incapace di intendere e di volere, ma presenta una capacità ridotta o parziale.

È necessaria la presenza dell’amministratore nel testamento?

La risposta, in linea generale, è no.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di testare, salvo che il decreto di nomina disponga espressamente una limitazione in tal senso. In assenza di una specifica previsione che escluda o limiti la capacità di fare testamento, il soggetto può disporre autonomamente dei propri beni per il tempo successivo alla morte.
Anzi, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (febbraio 2026) ha affermato che è nullo il testamento pubblico redatto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno quando il testatore, pur sottoposto ad amministrazione, sia capace di intendere e di volere.
La Corte ha chiarito che il testamento pubblico, ai sensi dell’art. 603 c.c., non ammette forme di assistenza o partecipazione di soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge. Il principio cardine resta quello dell’autonomia del testatore: quando la persona è capace, deve poter compiere questo atto in piena libertà.
La presenza dell’amministratore di sostegno durante la redazione del testamento pubblico altera l’assetto legale dell’atto e incide sulle garanzie predisposte dall’ordinamento a tutela della spontaneità della volontà testamentaria. Ne deriva la nullità del testamento, indipendentemente da un’eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale non può derogare a norme imperative poste a tutela di un interesse generale.

È possibile disporre a favore di un ente di volontariato?

Sì. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, se capace di intendere e di volere e in assenza di limitazioni specifiche nel decreto di nomina, può disporre dei propri beni anche a favore di enti associativi o del Terzo Settore.
Resta fermo il rispetto delle norme in materia di successione testamentaria, in particolare quelle relative ai diritti dei legittimari e alle quote di riserva previste dalla legge.
In sintesi, la persona assistita da amministratore di sostegno può fare testamento in piena autonomia, senza la presenza dell’amministratore, salvo diverse e specifiche limitazioni disposte dal giudice. La capacità di autodeterminazione del beneficiario resta il principio guida dell’intero istituto.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.