Lasciti solidali. Cosa accade se la persona deceduta, non aveva figli ma solo nipoti al momento del decesso?

Nel caso in cui i genitori siano deceduti prima dei nonni, i figli prendono il loro posto e si sostituiscono a loro nella stessa quota riservata dai nonni al loro genitore

Se la persona deceduta non aveva figli, ma aveva dei nipoti al momento del decesso, quali sono i diritti ereditari in caso di successione legittima e anche in caso di successione testamentaria?

 La situazione sollevata dalla domanda riguarda l’istituto della rappresentazione (artt. 468 cc e ss) la quale opera sia nel caso di successione legittima che testamentaria.

Prima di entrare nel merito del quesito, occorre definire cos’è la rappresentazione.

La rappresentazione è un istituto previsto dal codice civile (artt. 468 cc e ss) che consente a soggetti non chiamati all’eredità di esercitare il diritto ereditario in presenza di particolari e specifiche condizioni.

Secondo parte della dottrina la rappresentazione si manifesta nella forma della “delazione ereditaria indiretta”, poiché il soggetto subentrante è chiamato (anzi delato) solo se il primo chiamato non può o non vuole accettare l’eredità.

Il rappresentante succede al de cuius iure proprio, cioè secondo un diritto proprio (perché derivante dalla legge) e da esercitarsi in subordine e con lo stesso contenuto rispetto al diritto spettante al primo chiamato.

Quando può intervenire l’istituto della rappresentazione?

Le specifiche condizioni per cui può intervenire l’istituto della rappresentazione sono fondamentalmente le seguenti:

il chiamato all’eredità deve essere figlio o fratello/sorella del defunto, deve aver espressamente rinunciato ad acquisire i beni ereditari

oppure deve essere impossibilitato a partecipare alla successione, perché morto prima o insieme al de cuius (premorienza e commorienza), oppure perché indegno a succedergli o dichiarato assente.

La rappresentazione (art. 468 c.c.) opera in linea retta a favore dei discendenti dei figli, anche adottivi e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

In merito ai figli, è superfluo ricordare che la legge ha del tutto parificato i figli “legittimi” da quelli “naturali”.

Lo stesso può dirsi per i figli adottivi che hanno i medesimi diritti ereditari dei figli biologici purché si tratti di adozione di minori, mentre la rappresentanza non opera nei confronti dei figli adottati in maggiore età.

Per quanto riguarda la domanda sui nipoti, dal momento che la rappresentazione opera all’infinito sia in linea retta che collaterale, questi, nel caso in cui i loro genitori siano deceduti prima dei nonni, prendono il loro posto e si sostituiscono a loro nella stessa quota riservata al figlio-loro genitore. 

Resta comunque la possibilità testamentaria nella quota di legge (pari a 1/3 del patrimonio) che può essere devoluta a chiunque (compresi enti benefici e ONLUS) secondo la volontà del de cuius.

Ufficio Lasciti Ai.Bi.

Per maggiori informazioni o per richiedere gratuitamente la guida ai lasciti testamentari visita la pagina dedicata QUI o contattaci a lasciti@aibi.it – 02.98822332