Lasciti solidali. Cosa succede quando la persona deceduta non ha lasciato alcun testamento? Chi eredita i suoi beni?

La successione legittima interviene quando il defunto non ha lasciato disposizioni di ultima volontà: in questo caso la legge disciplina in modo completo la successione individuando i soggetti cui si devolve il patrimonio del defunto

 Il decesso di una persona dal punto di vista giuridico è un fatto che determina l’estinzione di ogni diritto o potere del defunto stesso sui beni che in precedenza gli erano appartenuti.

Si tratta di una cessazione definitiva dei rapporti automatica, ma che la legge regola in modo specifico attraverso l’istituto della successione.

Si possono differenziare due tipi di successioni: quella testamentaria e quella legittima. Quest’ultima interviene quando il defunto (c.d. de cuius) non ha lasciato disposizioni di ultima volontà: in questo caso la legge disciplina in modo completo la successione individuando i soggetti cui si devolve il patrimonio del defunto.

L’art. 565 cc è illuminante nell’individuare tassativamente i soggetti (necessariamente legati da vincoli di parentela o di coniugio), ma esso va combinato con l’art. 572 cc. per definire i limiti successori in essenza di testamento.

Li riportiamo integralmente:

Art. 565 – Categorie dei successibili 

 Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo 

Art. 572 – Successione di altri parenti 

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Per ascendete si deve intendere una persona che discende direttamente da un’altra (esempio: il padre dal figlio) mentre per discendete si deve intendere un’ascendenza collaterale per la quale le persone hanno un ascendete in comune, ma non discendono l’una dall’altra (esempio: i fratelli, i cugini, lo zio e il nipote)

Esaminando in combinazione i due articoli sopra riportati, si comprende che gli eredi legittimi sono i soggetti indicati nell’art. 565 cc quindi il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti entro il sesto grado e in mancanza totale di questi soggetti, lo Stato italiano.

I successivi articoli sino all’art. 586 cc disciplinano le modalità di suddivisione dell’eredità in presenza di vari eredi.

Si riporta qui sotto una tabella esemplificativa delle quote spettanti agli eredi:

Successione Quote spettanti agli eredi legittimi
Solo il coniuge (senza figli, ascendenti e collaterali) 1/1 al coniuge
Coniuge e un figlio 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
Coniuge e due o più figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali
Coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli) 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli e sorelle, salvo il diritto degli ascendenti a 1/4 dell’eredità
Solo un figlio (senza coniuge) 1/1 al figlio
Due o più figli (senza coniuge) l’intero da dividersi in parti uguali
Solo ascendenti 1/2 agli ascendenti in linea paterna,

1/2 agli ascendenti in linea materna

Solo fratelli e sorelle l’eredità si divide in parti uguali;

i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (stessi genitori)

Solo fratelli/sorelle e genitori 1/2 ai genitori o a quello dei due che sopravvive

1/2 ai fratelli/sorelle

Altri parenti prossimi senza figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti, ascendenti senza distinzione di linea, sempre per il principio del parente più vicino che prevale su quello remoto l’eredità si divide in parti uguali tra i successibili di pari grado, compresi senza distinzioni di linea anche i collaterali (quindi zii e/o cugini ad esempio).
Coniuge separato ha diritto alla stessa quota del coniuge superstite, purché non gli sia stata addebitata la separazione.

Il principio che sottende alla normativa è quello del legame di sangue o la creazione in vita di strettissimi rapporti giuridici tra i soggetti (matrimonio) con l’unica esclusione del diritto ad ereditare da parte dello Stato che si regge necessariamente sul principio di non dispersione del patrimonio.

Va infine tenuta presente, per gli oneri che ogni successione porta con sé, la regola generale della successione nei contratti tra eredi e defunti, nel senso che come regola generale la posizione contrattuale che era del defunto passa agli eredi, mentre vi sono poi dei casi in cui ciò non avviene perché le qualità personali del defunto sono essenziali (esempio appalto) o vi è comunque la possibilità per l’erede di recedere in base a specifiche norme che in via eccezionale lo prevedono (così ad esempio per il contratto di conto corrente).

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata QUI o contattaci a lasciti@aibi.it – 02.98822332