Lasciti solidali e futurità. “È possibile limitare la mia volontà testamentaria ad una condizione particolare?”

L’art. 633 c.c. prescrive: “Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva”. Ecco come…

Buongiorno, vorrei fare testamento a favore di un ente benefico come il vostro, ma vorrei sapere se posso limitare o collegare la mia volontà testamentaria ad una condizione o a una situazione particolare?

Grazie, Luisa

Buongiorno Luisa,

grazie di essersi rivolta al nostro servizio.

Soprattutto grazie di pensare di devolvere parte dei suoi beni a un ente benefico che può così continuare a svolgere la sua attività in favore dei bisognosi.

La risposta alla sua domanda è sì, il testamento può essere “condizionato”.

Occorre spiegare cosa si intende:

la disposizione testamentaria può essere condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto.

L’art. 633 c.c. infatti prescrive: “Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva”. (Art. 633 c.c.)

Per la sussistenza del requisito della “futurità” si guarda al momento del perfezionamento dell’atto e non a quello dell’apertura della successione, ciò potrebbe comportare che gli effetti della disposizione testamentaria si realizzeranno anche successivamente all’apertura della successione stessa.

Specifichiamo anche cosa si intende per condizione sospensiva e risolutiva.

Per condizione sospensiva si intende che il testamento ha effetto solo al verificarsi della condizione, quindi l’efficacia dell’atto testamentario è sospesa sino a che la condizione dedotta nell’atto stesso non si verifica.

Per condizione risolutiva si intende che quando l’evento dedotto in condizione si verifica, la disposizione testamentaria cessa di avere efficacia, ma il verificarsi della condizione ha effetti retroattivi. Quindi la disposizione sottoposta a condizione ha validità sino al verificarsi della condizione e poi cessa (ad esempio un lascito per permettere al beneficiario di laurearsi).

 Occorre precisare che non tutte le condizioni sono ammissibili.

“Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall’art. 626 (Art. 634 cc)”

Secondo quanto stabilito dall’articolo sopra citato, sono da considerarsi come non apposte, quindi del tutto nulle, le disposizioni testamentarie impossibili o illecite e quindi contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

Tale disposizione è espressione del principio vigente in materia testamentaria di conservazione del testamento, cioè della volontà del testatore; diversamente, ad esempio, dalla disciplina contrattuale, ove la manifestazione di volontà è sempre ripetibile, in materia testamentaria, ove possibile, sarà infatti necessario salvare la validità della disposizione.

Per espresso rinvio previsto all’art. 634 c.c., alla condizione illecita o impossibile si applica la disciplina di cui all’art. 626 c.c. in tema di motivo illecito, di cui abbiamo scritto in una precedente news; pertanto, la disposizione testamentaria sarà da considerarsi nulla ove la condizione illecita o impossibile sia conseguenza di un motivo determinante per la volontà del testatore.

Concludiamo con due esempi di condizioni illecite indicate dallo stesso codice civile: sono considerate espressamente illecite la condizione di reciprocità di cui all’art. 635 c.c “È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario”  (Art. 635 c.c.) e la condizione del divieto di nozze ex art. 636 c.c. “È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori”. (Art. 636 c 1 c.c.)

La guida ai lasciti testamentari può essere richiesta gratuitamente alla pagina dedicata o contattando l’Associazione via mail: lasciti@aibi.it o telefono: 02.98822332