Lasciti solidali. Il testamento a favore di minorenni

La procedura per l’accettazione dell’eredità da parte di un minore è un atto particolarmente complesso che comporta la partecipazione necessaria di diversi soggetti. Vediamo quali…

Spettabile Ai.Bi.,

Vorrei lasciare parte dei miei beni in eredità ad alcuni bambini che potrebbero essere ancora minorenni, al momento della mia morte. Posso farlo o la legge non prevede che i minori possano ereditare e in questo caso cosa sarebbe possibile fare per loro? Grazie

Maria Teresa

Gentilissima Maria Teresa,

grazie per averci interpellato e soprattutto per avere prestato interesse ai minori, che sono i soggetti più deboli anche dal punto di vista giuridico. Come sa Ai.Bi. si occupa di infanzia abbandonata e svolge, oltre all’adozione internazionale, quale misura di tutela estrema, anche attività di cooperazione internazionale per tutelare e sostenere bambini in stato di bisogno in numerosi Paesi del mondo.

Ma rimaniamo in Italia per dare risposta alla sua domanda.

Nell’ordinamento italiano, ma possiamo affermare che così è anche negli ordinamenti di altri Paesi, il minore, in quanto soggetto legalmente incapace, non può porre in essere degli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica. La gestione del patrimonio del minore ed il compimento di ogni atto relativo spettano in via esclusiva al legale rappresentante, solitamente il genitore. I genitori, tuttavia, non possono accettare o rinunziare ad eredità o legati senza l’autorizzazione del giudice tutelare, in quanto tali atti rientrano in quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione. (art. 320 c.c.).

I minori quindi, considerata la loro incapacità di comprendere completamente il valore di un atto, nella fattispecie, il valore completo di un atto successorio (che può comportare un introito, ma che potrebbe comportare anche un debito) non possono ricevere direttamente un’eredità, ma per loro conto devono agire i genitori, o in mancanza, il loro legale rappresentante. Tuttavia, la legge, ad ulteriore tutela del minore, impone che chi agisce per conto del minore non possa direttamente accettare un’eredità, ma debba, a sua volta, essere autorizzato dal giudice tutelare. Ciò per evitare che eventuali conflitti di interessi, o poca competenza o anche malafede del soggetto possa determinare un danno per il minore; quindi, il soggetto che agisce per il minore deve avviare una procedura innanzi il giudice tutelare, che, valutata la disposizione successoria, la massa ereditaria e ogni altro elemento della successione, può autorizzare o negare l’accettazione dell’eredità. La pratica innanzi al giudice tutelare viene richiesta dalla legge per una esclusiva finalità tutelante per il minore.

Sempre al fine di tutela del minore, la legge dà facoltà a chi dispone con testamento a favore di un minore, di nominare un curatore speciale per l’amministrazione dei beni lasciati (art. 356 c.c.).

Inoltre, in riferimento a quanto detto in precedenza sul rischio che l’eredità possa comportare dei debiti, la legge prescrive che l’eredità devolute ai minori devono essere accettate con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.).

Si può concludere che la procedura per l’accettazione dell’eredità da parte di un minore è un atto particolarmente complesso che comporta la partecipazione necessaria di diversi soggetti.

Termino soffermandomi sulle parole specifiche della sua domanda: “alcuni bambini”; la genericità della frase mi fa supporre che possa riferirsi anche a un “gruppo” di minori in difficoltà e mi permette di suggerire alcune precisazioni in merito, proprio perché Ai.Bi. sostiene numerosi minori attraverso dei sostegni a distanza non personalizzati, ma di gruppo appunto.

Per fare beneficiare non dei bambini specifici, ma in generale dei bambini bisognosi, la strada non è quella di lasciare il patrimonio direttamente a loro, anche perché l’Ente non sarebbe in grado di garantire che il patrimonio possa essere accettato o utilizzato come desiderato: ogni bambino all’estero infatti, è sottoposto a leggi e alla protezione previste nel proprio Paese e su quei procedimenti Ai.Bi. non potrebbe in alcun modo interferire. Al contrario un’eredità o un lascito ad Ai.Bi. con la finalità di destinarlo a progetti di sostegno per i minori si tradurrebbe effettivamente nel suo utilizzo per quei determinati progetti e di conseguenza per i minori bisognosi beneficiari degli stessi.

Ufficio Diritti – Ai.Bi. – Amici dei Bambini

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