Lasciti solidali. Il testamento degli italiani residenti all’estero: quale legge si applica e quali sono i vincoli da rispettare?

È possibile per gli italiani residenti all’estero lasciare in eredità i propri beni a un Ente che si occupa di fini sociali?

 Quando un cittadino italiano vive all’estero, occorre in primo luogo distinguere se sia residente in un Paese europeo oppure extra-europeo e se abbia o meno lasciato un testamento per verificare quale legge sia applicabile alla successione.

Successioni “transfrontaliere” tra Paesi europei

Con il Regolamento  Europeo (UE) N. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE del 4 luglio 2012 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”, che si applica a tutte le successioni aperte dal 17 agosto 2015, l’Unione europea ha avviato un progetto di uniformità in materia di successione tra le norme dei Paesi membri dell’Unione Europea per i casi che coinvolgono più Paesi nella vita di una persona tra residenza, nazionalità e luogo in cui si trovano i beni ereditari.

In tutte le successioni così dette “transfrontaliere” tra Paesi europei (ad eccezione di Inghilterra, Irlanda e Danimarca), le norme di cui agli articoli da 46 a 50 della Legge n. 218/1995, sono state superate e sostituite dunque dai criteri del Regolamento Europeo, tranne che per ipotesi marginali e gli aspetti fiscali.

La legge applicabile è di regola quella del luogo di residenza abituale al momento della morte. Deve inoltre trattarsi di residenza duratura e di soggiorno regolare, non potendo limitarsi all’individuazione della sola residenza anagrafica, perché deve trattarsi di un luogo con cui la persona aveva un collegamento “stretto” e “stabile” prima della morte. Lo stesso regolamento europeo (art.22) consente alla persona coinvolta di poter scegliere di applicare una diversa legge a scelta tra le seguenti: quella del Paese di cittadinanza al momento della scelta oppure quella della cittadinanza al momento della morte (in entrambi i casi la scelta va operata con testamento).

E qualora la residenza si trovi in un Paese extra europeo?

Nel caso in cui un cittadino italiano sia invece residente in un Paese non membro UE (oppure anche nei Paesi europei in cui non si applica il regolamento: Inghilterra, Irlanda e Danimarca), continuerà ad applicarsi la legge 218/1995 (diritto internazionale privato) che prevede criteri invertiti rispetto a quelli del Regolamento UE, e infatti: di regola, in mancanza di testamento con diverse disposizioni, la successione per causa di morte è disciplinata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta (quindi la legge di cui il soggetto ha la cittadinanza).

È possibile scegliere diversamente?

Sì, è possibile. Tale principio, infatti, si applica nel caso in cui la persona della cui successione si discute non abbia deciso diversamente: è infatti consentita la scelta alternativa di applicare alla successione la legge dello Stato in cui si è residenti, se diversa. Quindi, gli italiani residenti all’estero potranno in quel caso fare un testamento indicando che all’intera successione sia applicata la legge dello Stato in cui sono residenti anziché quella italiana.

In entrambi i casi, la scelta di applicare al testamento la legge di un altro Paese non può pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia.

È infatti possibile che ci siano delle situazioni che rendono indisponibili le quote che la legge italiana prevede per i legittimari (figli, coniuge) residenti in Italia: nel caso in cui la legge dello Stato di residenza non preveda le stesse garanzie per le persone che hanno diritto a quote minime del patrimonio del singolo caso, si applicherà nei loro confronti la legge italiana per le quote che sono loro riservate. Questa regola, invero, è confermata per la residenza al di fuori dei Paesi di applicazione del Regolamento, mentre per i Paesi membri in cui si applica il Regolamento UE, dovrà verificarsi se la scelta del cambio di residenza sia stata fatta con lo scopo di ledere i diritti dei congiunti legittimari.

Ci sono infine da verificare questioni relative alla differenza tra lasciare in eredità solo mobili oppure anche immobili e per questi sul regime della trascrizione degli atti.

In linea di massima, inoltre, può dirsi che mentre nei Paesi di tradizione giuridica romana, come l’Italia, è fondamentale il criterio della riserva di quote ai legittimari, nei paesi di tradizione giuridica anglosassone vige il principio della libertà di testare.

In tutti i casi, in conclusione, la possibilità di lasciare una quota del proprio patrimonio ad una Associazione di propria scelta che si occupi di scopi benefici, cioè di disporre come si crede della porzione così detta “disponibile” del proprio patrimonio, è di regola fattibile anche per gli italiani che risiedono all’estero, e ciò almeno nella misura di 1/4: ovviamente per fare ciò occorrerà scrivere un testamento nei modi previsti dalla legge.

Ufficio Diritti – Ai.Bi.

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