Lasciti Solidali. Donazioni a enti benefici: quando è necessario l’intervento di un notaio?

Per evitare errori legali, quando si decide di fare un lascito o una donazione a un ente del terzo settore è fondamentale conoscere le normative. Ecco una guida per comprendere quando è necessaria l’assistenza notarile e quando si può procedere in autonomia

Le donazioni a enti benefici o associazioni sono gesti di generosità che, in molti casi, non richiedono obbligatoriamente la presenza di un notaio. Tuttavia, quando si tratta di beni immobili o di somme di denaro significative, il supporto notarile diventa fondamentale per conferire validità legale all’atto. A partire dal dubbio di Federico, esploriamo le condizioni in cui il notaio è necessario e quando, invece, è possibile procedere autonomamente.

Il dubbio di Federico

“Buongiorno,
vorrei fare una donazione a un ente del terzo settore e vorrei sapere se è necessario incaricare un notaio per questa pratica o se è possibile procedere autonomamente tra privati.
Cordiali saluti,
Federico”

Le procedure

La donazione, che si tratti di un atto di pura liberalità o di un testamento solidale, è un gesto di grande generosità, che assume un valore ancora più significativo quando è destinata a un ente benefico.
Le donazioni possono riguardare beni mobili (come il denaro) o beni immobili (ad esempio una casa). Se si dona un immobile, è obbligatorio l’intervento di un notaio, in quanto unico professionista autorizzato a perfezionare legalmente un trasferimento di proprietà immobiliare. In questo caso, la procedura è simile a quella di una compravendita, e prevede la produzione della medesima documentazione, con la sola eccezione dell’attestato di prestazione energetica, che non è richiesto per un atto di liberalità.

Che cosa dice il Codice Civile?

Per le donazioni di beni mobili, in particolare di denaro, l’intervento del notaio non è sempre necessario e dipende dalla quantità del denaro donato. Il Codice Civile, infatti, stabilisce all’art. 782 che, per avere validità, la donazione deve essere effettuata tramite atto pubblico, pena la nullità. Tuttavia, l’art. 783 prevede un’eccezione per le donazioni di “modico valore” riguardanti beni mobili, che risultano valide anche in assenza di un atto pubblico.
Di conseguenza, l’entità della somma è determinante per la necessità dell’intervento notarile: per donazioni di modico valore, la presenza del notaio non è richiesta. Va specificato che la “modicità” è valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 783.
In conclusione, se desidera donare un bene immobile, l’atto richiede sempre la partecipazione di un notaio. In caso di donazione di denaro, invece, l’intervento notarile è obbligatorio solo per somme considerevoli; altrimenti, la donazione può avvenire anche senza l’assistenza di un notaio.

Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria

Per ricevere informazioni più dettagliate è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito, oppure chiamare il numero 02.98822332.