Lasciti solidali: posso fare un lascito per il minore che ho adottato a distanza?

L’idea di fare un lascito testamentario a beneficio di un minore adottato a distanza è una operazione complessa e non sempre utile, meglio scegliere un Ente di cui si abbia fiducia

È sempre un grande successo quando un’associazione con scopi sociali legati anche al sostegno di persone o comunità in Paesi terzi riesce a gestire progetti di sostegno a distanza tanto bene da far sì che si creino dei legami affettivi tra il donatore e chi riceve il supporto.

Così avviene ad esempio per il sostegno a distanza di tanti bambini e ragazzi che Ai.Bi. stessa ha avviato e porta avanti in molti Paesi, e che durano tanto che le storie dei singoli bambini e ragazzi vengono attraversate dalla figura dei sostenitori come veri e propri riferimenti.

Il sostenitore in molti casi prende a cuore il futuro del singolo bambino che gli è abbinato e lo considera un legame diretto. In alcuni casi i sostenitori riescono anche a fare prima o poi un viaggio di conoscenza all’estero e comunque sono destinatari di un aggiornamento costante sulle vite dei bambini e ragazzi che entrano nel loro cuore non solo nel contesto della comunità cui appartengono ma anche come singoli.

Queste storie di successo nell’empatia tra donatori e beneficiari non deve però consentire di far confusione sulla situazione anche giuridica dei bambini in difficoltà familiare di vario tipo che possono essere sostenuti a distanza.

Nelle strutture straniere possono essere presenti bambini in affidamento solo temporaneo, oppure ancora bambini adottabili e, in generale, persone diverse ciascuno con la propria storia che ha una evoluzione nel tempo non prevedibile con anticipo. Questi bambini, pur nella diversità dei casi, sono giuridicamente accomunati dalla caratteristica di essere minorenni sotto la responsabilità giuridica di persone o Enti nel loro Paese di residenza abituale.

L’Associazione in Italia non ha alcun potere né dovere giuridico direttamente nei confronti dei singoli minorenni sostenuti.

È dunque di volta in volta, in base alla organizzazione giuridica del Paese coinvolto, il reale titolare della responsabilità genitoriale sul minorenne (che può essere il responsabile della struttura oppure una delle autorità competenti nel singolo Paese) ad avere poteri e doveri giuridici nei confronti del bambino o ragazzo, e che può dunque gestire il patrimonio che i singoli bambini eventualmente abbiano.

In questa situazione, l’idea di fare un lascito testamentario a beneficio di un minore adottato a distanza è una operazione complessa e non sempre utile.

Infatti, oltre alle difficoltà anche pratiche e giuridiche legate alla situazione di “internazionalità” che il lascito si troverebbe ad affrontare (un testamento italiano contenente una disposizione a favore di persona straniera necessiterebbe di traduzione giurata e adempimenti e costi complicati per realizzare lo scopo previsto), c’è da considerare che il lavoro stesso di ricerca del beneficiario per una eventuale accettazione del lascito sono operazioni di cui è molto difficile avere garanzia a priori: un minorenne è infatti sottoposto alla responsabilità di adulti o di Enti nel proprio paese e, in quelle situazioni di fragilità, i responsabili legali possono mutare. Non è possibile prevedere se, al momento dell’apertura del testamento, il minore adottato a distanza sia tornato con la famiglia di origine oppure sia ancora nella struttura di accoglienza temporanea o abbia una famiglia affidataria, oppure ancora se nel frattempo sia stato adottato.

È inoltre possibile che il minore non sia rintracciabile:

magari ha cambiato struttura o ha avuto un cambiamento tale nella propria situazione che, al momento dell’apertura di un testamento, non sia possibile contattare o persino identitficare il minore (così, ad esempio, nel caso di successiva adozione per il cambio del cognome e il divieto di legge vigente in Italia di fornire informazioni

sull’adozione o sull’adottato).

Non è quindi ipotizzabile con tanta distanza nel tempo una facile gestione di un lascito diretto a un bambino specifico. Anche perché i minori, in generale, devono avere degli adulti che gestiscono l’eventuale loro patrimonio e dunque, in base alle regole del loro Paese, ci sarebbero certamente delle persone che deciderebbero al posto del minorenne – in Italia funziona con il curatore nominato dal Tribunale per i minorenni e l’autorizzazione del giudice tutelare. In sostanza il bambino, come pure il ragazzo anche prossimo alla maggiore età, non avrebbe il possesso diretto di quanto loro lasciato. Solo con il compimento dei 18 anni ciò potrà avvenire.

Per tutte queste ragioni, un testamento in favore in tutto o in parte di un minorenne sostenuto a distanza nell’ambito dei progetti SAD è altamente sconsigliabile perché non c’è alcuna garanzia che la volontà del testatore raggiunga effettivamente i risultati sperati, mentre sarebbero certi d’altra parte oneri, adempimenti e costi che non è ben chiaro chi dovrebbe affrontare.

Il consiglio, in questi casi, è di pensare un po’ più in grande e con una visione più generale sulle realtà che si sceglie di supportare con il SAD: scegliere un Ente di cui si abbia fiducia e fare in favore di questo un lascito testamentario non vincolato che possa essere gestito dall’Organizzazione in base ai progetti SAD o altri che siano utili e importanti nel momento storico in cui il lascito verrà ricevuto, è sicuramente una operazione da preferire. Solo così si potrà avere la certezza che il lascito vada a buon fine e sia utilizzato conformemente allo Statuto dell’Ente scelto, che vincola ogni attività, con il minimo possibile di adempimenti e costi, e quindi con l’utilità massima possibile in favore di chi si vuole beneficiare.

Per maggiori informazioni sui lasciti scrivi a lasciti@aibi.it o telefonare allo  02.98822332