Lasciti solidali. Quando un testamento è da considerarsi invalido?

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre” Art. 626 codice civile

Buongiorno, una mia amica mi ha parlato di un testamento che è stato dichiarato non valido perché conteneva delle disposizioni vietate dalla legge. Non mi ha dato ulteriori informazioni, ma volevo chiedere se vi sono dei vincoli nella scrittura del testamento e per quale motivo potrebbe essere dichiarato invalido?

Grazie, Monica



Gentilissima Monica,
grazie di essersi rivolta al nostro servizio.
Dobbiamo premettere che il caso specifico di cui ci ha parlato, perché possa essere spiegato necessiterebbe di ulteriori informazioni e soprattutto di poter vedere il testamento dichiarato invalido; infatti ogni caso è particolare e noi possiamo occuparci solo di offrire risposte il più pertinenti e complete possibili, ma comunque generali.
Tuttavia dai principi generali si ricavano le indicazioni da applicare alle singole situazioni.
Entrando nel merito della sua domanda, cioè se vi son dei vincoli nella redazione del testamento, la cui violazione potrebbe comportare l’inefficacia dello stesso, possiamo dirle che questi vincoli vi sono e sono indicati dal codice civile all’art. 626.

Motivi illeciti

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre” (Art. 626 c.c.)
Quindi la legge tutela, in questo caso, non tanto il testatore e il beneficiario, ma i principi generali della convivenza civile, escludendo ovviamente decisioni e disposizioni che contrastano proprio con tali principi.
Occorre fare una precisazione rispetto alla disciplina prevista per  le condizioni apposte in sede contrattuale che è molto più rigida rispetto a quella in esame, ma è una comparazione che comporterebbe delle considerazioni estranee al nostro oggetto (v. art 634 c.c.); precisiamo solo che in materia testamentaria si tende a conservare la volontà testamentaria il più possibile in considerazione dell’impossibilità per il suo autore di ripetere la manifestazione volitiva (principio del c.d. favor testamenti). Ciò giustifica la diversa disciplina prevista in tema di contratti.
Ritornando a ciò che rende nullo il testamento,  esaminiamo la norma nella sua completezza.
Innanzitutto è il “motivo illecito” e non altri elementi del testamento che lo rendono nullo, questo perché il motivo è la ragione che induce il testatore a disporre in favore di una determinata persona ed è l’elemento primario, cioè è l’espressione della volontà, elemento fondante del testamento.
Per illiceità si deve intendere contrarietà alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Il motivo deve “risultare dal testamento” cioè deve leggersi nell’atto, deve essere presente, deve essere espresso, non può desumersi solamente.

L’unico motivo del testatore e l’errore

Inoltre “deve essere il solo che ha determinato il testatore”, ossia se nell’atto vi è più di un motivo, di cui solo uno illecito, la disposizione resta valida. Ciò, a tutela della volontà del testatore, che in questo particolare situazione (esistenza di altri motivi validi) la legge fa prevalere sulla tutela dei principi generali.

Un’ultima precisazione, se l’illiceità è conseguenza di un errore, il testamento è solo annullabile e non nullo e l’errore deve essere fatto valere nei termini di legge onde evitarne la prescrizione (v. art 624 c 2, 3 c.c.).
Il discorso è molto complesso e ci porterebbe in questioni tecnico giuridiche estremamente complicate, tuttavia quelle fornite sono indicazioni di legge e il monito che ne consegua è che la disposizione testamentaria quale sua espressione di volontà deve conformarsi ai principi generali del diritto.

La guida ai lasciti testamentari può essere richiesta gratuitamente alla pagina dedicata o contattando l’Associazione via mail: lasciti@aibi.it o telefono: 02.98822332