Lasciti solidali. Testamento a persona da identificare

Il testamento è nullo se il beneficiario è indicato “in modo da non poter essere determinato”

Buongiorno, vorrei sapere cosa può succedere se nel testamento viene indicato solo in modo generico un ente benefico come beneficiario, e quindi con difficoltà nel poterlo individuare. Il testamento è comunque valido?

Grazie Marina

 

Gentilissima Marina,

grazie per la domanda, alla quale rispondo citando un articolo di legge: Art. 628 cc il quale prevede la nullità del testamento se il beneficiario è indicato “in modo da non poter essere determinato”.

Questa norma ci porta ad alcune osservazioni anche pratiche molto utili.

La prima, che spesso in questa rubrica indichiamo, riguarda il consiglio di farsi sempre assistere da un professionista, notaio o avvocato, nella redazione dell’atto testamentario; questo perché l’ausilio di un esperto in materia escluderebbe complicazioni ed eventuali rischi, anche di nullità, del testamento.

L’art. 628 c.c. infatti, prevede proprio la nullità della disposizione testamentaria se rivolta a persona o ente che non è individuabile. Il rischio è quindi molto grave.

Seconda osservazione è quella, se non si ha l’ausilio di un legale, di accertarsi sui dati precisi del beneficiario e indicarli nel testamento.

Per la persona fisica bastano i dati anagrafici (ovviamente più sono precisi e meglio è).

Per le persone giuridiche, come un’associazione, è necessaria l’indicazione della ragione sociale, anche se a volte potrebbe essere non sufficiente, vedremo nel prosieguo dell’articolo il motivo.

Facciamo una brevissima introduzione in ambito teorico, per spiegare che la legge prevede numerose soluzioni che evitano la nullità dell’atto e vi è giurisprudenza notevole che sopperisce alle carenze del testatore (ad esempio se manca il nome, ma vi sono riferimenti a dati univoci).

Al giudice viene lasciato ampio margine interpretativo della volontà del de cuius, al fine precipuo di non invalidare la sua volontà.

Tuttavia, si tratta di situazioni che comportano una causa giudiziale o comunque che creano complicazioni nello svolgimento della pratica successoria.

Quindi il consiglio è quello di indicare in modo preciso e con dati univoci (nome, cognome, data di nascita, residenza per le persone fisiche e regione sociale, cf o p iva, sede legale per quelle giuridiche) i beneficiari.

Concludo riallacciandomi a quanto detto sopra sulla ragione sociale. L’indicazione della ragione sociale potrebbe non essere sufficiente poiché potrebbero esservi più enti con il medesimo nome.

È successo che il nome Amici dei Bambini, sia stato utilizzato da altri enti, diversi da Ai.Bi. – Amici dei Bambini, creando confusione e anche qualche problema all’ente originale.

Quindi, oltre alla ragione sociale è utile, se non indispensabile, indicare l’indirizzo della sede legale o il codice fiscale o, se proprio non si hanno questi dati, specificare l’ambito di attività dell’associazione quale ente autorizzato all’adozione internazionale e che tutela l’infanzia abbandonata.

Ringraziando per avere usufruito del nostro servizio, le porgo cordiali saluti.

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