Lasciti Solidali. Testamento senza firma: quando è ancora valido?

Anche se la regola generale impone la sottoscrizione, il testamento pubblico può fare eccezione in caso di impedimento dichiarato e verbalizzato dal notaio

Un lettore ha recentemente contatto Ai.Bi. Amici dei Bambini chiedendo un chiarimento sulla validità dei testamenti senza firma, visto che era venuto a conoscenza di un testamento pubblico privo di firma ma ritenuto valido e non, invece, nullo, come fino a quel momento aveva pensato.
Il dubbio è più che lecito e merita di essere chiarito alla luce delle disposizioni del nostro codice civile.

Che cosa dice la legge?

La regola generale, come stabilito dall’art. 606 c.c., è che un testamento è nullo se manca della sottoscrizione o dell’autografia (nel caso del testamento olografo), oppure se manca la redazione scritta o la firma del testatore e del notaio (nel caso di testamento per atto notarile). In sostanza, la sottoscrizione è considerata elemento essenziale di validità del testamento.
Tuttavia, il caso che ha suscitato dubbi riguarda un testamento pubblico, ovvero redatto dal notaio in presenza di due testimoni, come previsto dall’art. 603 c.c. Anche qui la firma del testatore è richiesta, ma il codice apre a un’importante eccezione: se il testatore non è in grado di firmare – o può farlo solo con estrema difficoltà – deve dichiararlo al notaio, che ha l’obbligo di annotare questa dichiarazione nell’atto prima della lettura.
Questo significa che il legislatore ha previsto l’eventualità di una impossibilità materiale, anche solo temporanea, che impedisca la firma. Pensiamo, per esempio, a una persona molto anziana, debilitata, o colpita da un malore improvviso. In questi casi, l’assenza della sottoscrizione non comporta automaticamente la nullità del testamento, purché l’impedimento sia espressamente dichiarato e verbalizzato dal notaio.
A garantire la validità dell’atto, infatti, non è solo la firma, ma l’insieme delle garanzie formali che circondano la redazione del testamento pubblico: la presenza dei testimoni, la lettura dell’atto, e la responsabilità del notaio, che attesta la volontà del testatore e ne assicura la genuinità.
Va però chiarito che questa eccezione non può essere usata con leggerezza: se il notaio dovesse falsamente attestare un impedimento inesistente, incorrerebbe nel reato di falso in atto pubblico.
In conclusione, se è vero che la regola generale richiede la firma del testatore, il testamento pubblico può essere valido anche senza di essa, a patto che l’omissione sia dovuta a un impedimento reale, dichiarato dal testatore e correttamente verbalizzato dal notaio. Un esempio di come, nel diritto, alle regole si affianchino talvolta eccezioni fondate su buon senso e tutela della volontà ultima della persona.

Ufficio Diritti di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Domande e informazioni sui lasciti solidali

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