Lasciti solidali. Tra i tanti strumenti per mettere a frutto il proprio patrimonio per scopi benefici: il TRUST

Con il Trust è possibile erogare donazioni periodiche per realizzare precisi fini sociali di propria scelta, senza la necessità di trasferire la proprietà dei beni ad un’unica Associazione

Il Trust è un atto unilaterale con cui una persona può trasferire il proprio patrimonio, oppure una parte di esso, ad un altro soggetto denominato “trustee”. 

Il trustee, nel gestire i beni, di cui nel frattempo sarà diventato a tutti gli effetti proprietario, dovrà farlo per un determinato scopo, seguendo le indicazioni dello stesso disponente che può non solo indicare se stesso come beneficiario, fino a che resti in vita, ma anche decidere a chi altri possano o debbano andare i benefici del Trust, sia durante la propria vita e sia anche per il momento in cui il Trust sarà terminato, in genere dopo la propria morte.

Trust: come funziona?

E’ così che l’Ente gestore del Trust, di regola una società esperta in questo settore, può anche ricevere precise indicazioni per destinare non necessariamente la proprietà dei beni ma anche solo i frutti del patrimonio a beneficio di uno o più Enti del terzo settore che realizzino attività scelte dal Donatore. In questi casi il profitto periodico dei beni, quindi la rendita, o parte della rendita, può essere versata, ad esempio annualmente, ad Associazioni prescelte oppure anche sia a persone che ad Associazioni, tutelando in questo modo sia eventuali propri cari che gli Enti che realizzino scopi sociali che intendiamo supportare dopo la vita terrena. Inoltre, per scongiurare il rischio che l’Associazione scelta non esista o cessi di esistere in un dato momento, è possibile anche dare indicazioni al Trustee sui criteri per poter scegliere eventuali altri Enti beneficiari sostitutivi.

Questo può anche rivelarsi importante nel caso in cui una Associazione non dia sufficienti garanzie circa l’uso della donazione ricevuta conformemente al proprio Statuto. Ecco dunque che le direttive e le verifiche che il Donatore avrà voluto indicare come essenziali nella scelta di uno scopo sociale dovranno essere seguite dal gestore del Trust nella scelta di impiego del patrimonio sia per le donazioni direttamente collegate all’Associazione scelta, che per l’eventuale sostituzione del beneficiario originariamente scelto con altri che potranno essere identificati nel corso della gestione dello stesso Trust.

Sarà in questo modo possibile, ad esempio, supportare Ai.Bi. o altri enti che perseguano l’obiettivo comune di garantire il diritto di ogni minore a una famiglia e quindi la lotta contro l’abbandono, focalizzando lo Statuto dell’Associazione e le attività che vengono realizzate come dimostrato annualmente nel bilancio certificato.

In tutti i casi il disponente avrò la garanzia di una gestione professionale e vincolata del patrimonio da parte del Trustee anche grazie alla possibilità di nominare un “guardiano” di propria fiducia, che avrà lo scopo di sorvegliare sull’operato del Trustee.

L’atto del Trust va fatto con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata quindi, e dunque in tutti i casi il riferimento di un Notaio di propria fiducia è fondamentale.

Per maggiori informazioni sulle diverse forme di Trust contattaci a lasciti@aibi.it – 02.98822332