Lasciti solidali. Vendita di immobili donati: termini e limitazioni

Quali sono le regole previste, i limiti temporali e le eventuali possibilità per accelerare il processo di una vendita di un immobile ricevuto in donazione?

La vendita di un immobile ricevuto in donazione non è sempre un’operazione semplice e priva di vincoli. Oltre a eventuali questioni legate alla lesione di legittima, esistono delle tempistiche ben precise che regolano la possibilità di vendere il bene.

La domanda di Matias

Buongiorno,
ho letto una vostra news in cui raccontavate della donazione di un immobile e della sua possibile vendita dopo la donazione; mi risulta che vi siano però dei termini di tempo da rispettare per vendere un immobile donato. Potete darmi ulteriori informazioni?
Grazie.
Matias

Ci fa piacere che i nostri lettori facciano riferimento alle nostre news per, a loro volta, chiedere degli approfondimenti.

La donazione ad Ai.Bi.

La news alla quale si riferisce (questa) riportava di una proposta di donazione di immobile fatta alla nostra associazione da una gentilissima signora la quale voleva che in quell’immobile venisse creata una casa famiglia o di accoglienza per minori.
Purtroppo abbiamo dovuto declinare la generosa offerta poiché tanti motivi, tra i quali la posizione isolata dell’immobile, non avrebbero permesso lo svolgimento di un sistema di accoglienza valido. Nella news spiegavamo che avremmo potuto vendere l’immobile donato per ricevere un introito col quale creare una casa famiglia in un altro luogo, ma la signora voleva che fosse, per motivi affettivi, proprio quell’immobile ad ospitare bambini bisognosi.

La vendita di una donazione

Nella sua domanda lei fa un’osservazione molto corretta, la vendita di un immobile ricevuto in donazione non può essere effettuata in piena libertà, ma soggiace ad alcune regole che vanno rispettate, in particolare alcune limitazioni temporali.
Escludiamo da nostro discorso eventuali impugnazioni per lesione di legittima (questo tema è ricorrente nelle nostre news perché li rispetto delle quote di eredità è il primo principio da considerare), dando per scontato che la donazione dell’immobile rispetta la ripartizione delle quote tra gli eredi.
Indirizziamo la nostra risposta sui tempi per la vendita dell’immobile avuto in donazione.

Quanto tempo aspettare?

Pur con la premessa di assenza di lesione tuttavia il termine per poter vendere senza alcun problema è di 20 anni dall’atto di donazione, che coincide con il termine oltre il quale non è più possibile opporsi alla donazione.
Questo termine può ridursi nel caso del decesso del donante: se il donante muore prima del decorso dei 20 anni, vanno considerati 10 anni dalla sua morte: si tratta del termine per l’accettazione dell’eredità.

Quindi, riassumendo:
20 anni dall’atto di donazione oppure
10 anni dal decesso del donante.

L’atto di rinuncia

Ma vi è un ipotesi per escludere il decorso di tutto questo tempo e per poter eventualmente vendere l’immobile in tempi molto più brevi.
La possibilità è quella che gli eredi o gli aventi diritto di chi ha fatto la donazione sottoscrivano un atto di rinuncia all’impugnazione della donazione (l’atto deve essere sottoscritto alla presenza di un notaio). In questo modo la donazione diventa definitiva fin dal momento della sottoscrizione senza dover attendere i 10 o 20 anni necessari.
Ovviamente occorre che la rinuncia sia effettuata da tutti gli eredi o aventi diritto, perché in caso contrario, anche se rimanesse un solo possibile impugnante, la donazione non diventerebbe definitiva prima del tempo e bisognerebbe attendere i termini di legge.

Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria

Per ricevere informazioni più dettagliate è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito, oppure chiamare il numero 02.98822332.