Lasciti testamentari. È possibile nominare beneficiario un bambino non ancora nato o addirittura non concepito?

I nascituri non concepiti sono i bambini che, al momento del testamento, non sono ancora nel grembo materno; in questo caso la legge ammette che possano ricevere donazioni o diventare eredi soltanto se figli di una persona vivente al momento del testamento

 

Buongiorno, mia figlia si è sposata da due anni e lei e suo marito hanno intenzione di avere dei bambini. Mi domandavo, e lo chiedo a voi, se io posso nel mio testamento inserire come beneficiario i miei  futuri nipoti?

Grazie

Antonio

 

Buongiorno,

grazie di essersi rivolta al nostro servizio.

Cerchiamo sempre, pur con la precisazione delle necessaria genericità della risposta, conseguente della genericità della domanda, di fornire delle risposte che possano essere il più possibili semplici, ma univoche.

Anche alla sua domanda, come a tante altre, diamo una risposta definitiva: sì, è possibile nominare beneficiario un bambino non ancora nato o addirittura non concepito.

Però dobbiamo necessariamente fornire delle specificazioni onde evitare che la risposta nella sua tassatività divenga una risposta imprecisa e fuorviante.

La sua domanda ci impone una precisazione terminologica: cosa si intende per figlio o nascituro “già concepito” e “non ancora concepito”.

La differenza è notevole anche dal punto di vista dei diritti, poiché il diritto ad ereditare da parte del “non ancora concepito”, può sorgere solo a seguito di testamento, mentre il “già concepito” può succedere in base a successione legittima.

Chi sono i nascituri non concepiti?

I nascituri non concepiti sono i bambini e le bambine che, al momento del testamento o anche della donazione, non sono ancora nel grembo materno; in questo caso la legge ammette che possano ricevere donazioni o diventare eredi soltanto se figli di una persona vivente al momento del testamento.

I nascituri concepiti, invece, sono gli esseri umani che già vivono all’interno del ventre materno.

Ricordiamo che un bambino si considera “concepito” se nasce non più di 300 giorni dopo la morte del padre, mentre qualora fosse il nipote entro 300 giorni dalla morte del nonno o della nonna (art. 462 c.c.).

Un’altra differenza notevole è la seguente:

al bambino non ancora nato e concepito non si può lasciare in eredità una quota eccedente quella disponibile, qualora ci siano eredi legittimari, mentre nel caso di eredità ad un nascituro già concepito non si applica il limite della quota disponibile per i non concepiti, al contrario, egli può risultare erede legittimo, in base al legame di parentela con il testatore. Significa che ha diritto ad ereditare (e rivendicare) la sua parte di quota legittima, ovvero quella parte del patrimonio del testatore che spetta per legge al coniuge e ai figli.

In entrambi i casi l’eredità dovrà essere accettata dai genitori necessariamente con beneficio d’inventario, per proteggere la quota ereditaria da eventuali debiti e creditori.

Donazione del nascituro

La legge italiana prevede che si possa donare un bene mobile o immobile anche nei confronti di chi non è ancora nato, ma concepito al momento dell’atto.

Precisamente l’articolo 784 del Codice civile recita che: “La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti” (art. 784 c 1 c.c.).

Si tratta di quello che viene chiamata comunemente “donazione del nascituro”. Come nel caso dell’eredità, anche qui l’accettazione deve essere fatta dai genitori che esercitano la capacità di agire in sostituzione del figlio. Nel nostro ordinamento è quindi possibile la donazione anche nei confronti di chi non è stato ancora concepito al momento dell’atto, ma ad una condizione, come nel caso di successione: il nascituro deve essere figlio di una persona esistente al momento della stipulazione dell’atto di donazione (esempio classico è il nonno che dona un immobile ad un futuro nipote prima ancora del suo concepimento).

Gentilissimo Antonio, speriamo di esserle stati di aiuto. Qualora avesse necessità di ricevere informazioni sui lasciti a supporto delle attività di Ai.Bi. per combattere l’abbandono di bambini e ragazzi e sostenere le famiglie in difficoltà può scrivere a lasciti@aibi.it