Lasciti testamentari. Si possono rifiutare?

Che cosa dice la legge e perché un’associazione può dire di no di fronte a un lascito testamentario

Un lascito testamentario rappresenta un atto di grande generosità e, per un’associazione, è generalmente uno strumento prezioso per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per questo motivo, un eventuale rifiuto potrebbe apparire, a prima vista, un controsenso.

Rifiutare un lascito

Tuttavia, un ente (associazione, fondazione, ecc.) può legittimamente rifiutare un lascito testamentario. La legge, infatti, stabilisce che così come la donazione o il testamento sono atti volontari del disponente, anche l’accettazione da parte del beneficiario non è obbligatoria, ma volontaria. Di conseguenza, il destinatario ha il diritto di rifiutare.
Nel caso di un ente di volontariato, la questione non è soltanto giuridica, ma anche etica. È quindi necessario che le motivazioni di un eventuale rifiuto siano fondate e adeguatamente giustificate.
Si pensi, ad esempio, a un lascito testamentario che consista in un’eredità gravata da debiti. Proprio per questo motivo, le persone giuridiche sono tenute ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario: ciò comporta l’obbligo di redigere preventivamente un inventario completo dei beni ereditari, al fine di verificare l’eventuale presenza di passività e valutare consapevolmente se accettare o rifiutare il lascito.

Quando il lascito comporta oneri eccessivi

Un ulteriore caso di rifiuto giustificato può verificarsi quando il lascito è subordinato a condizioni difficilmente realizzabili o comporta oneri eccessivi, tali da rendere l’accettazione svantaggiosa. Si pensi, ad esempio, al lascito di un immobile in pessimo stato di conservazione, la cui ristrutturazione richiederebbe costi insostenibili per l’ente.
Ancora, il lascito potrebbe non essere coerente con gli scopi statutari dell’associazione, rendendone impossibile o inopportuna l’accettazione.
In tutte queste situazioni, il rifiuto risulta comprensibile e legittimo, seppur spiacevole, poiché è nell’interesse dell’ente ricevere donazioni che possano essere effettivamente accettate e utilizzate nel modo più efficace.
Per evitare che si renda necessario un rifiuto per una delle ragioni sopra esposte, è consigliabile che il testatore, prima di disporre un lascito, conosca l’ente beneficiario, incontri il personale, approfondisca la missione e i progetti in corso, così da comprendere meglio le sue esigenze e finalità. Ai.Bi. Amici dei Bambini è sempre disponibile a incontrare sostenitori e persone interessate alle sue attività per fornire chiarimenti e informazioni.
Un ulteriore consiglio, che riteniamo fondamentale, è quello di avvalersi dell’assistenza di un professionista – avvocato o notaio – nella redazione del testamento, al fine di evitare errori formali e definire con precisione le clausole e le finalità del lascito.
In sintesi, l’ente ha il diritto di valutare se il lascito testamentario sia vantaggioso e coerente con i propri scopi e, se necessario, può rifiutarlo. Tuttavia, con alcuni accorgimenti preventivi, è spesso possibile evitare situazioni che conducano a tale scelta.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.