Lasciti. “È possibile fare testamento a favore di una ONG senza uno specifico destinatario?

Una nostra lettrice ha scritto ad Ai.Bi. chiedendo se suo padre può lasciare una parte del suo patrimonio a una organizzazione non governativa senza specificarne il nome. Leggi la risposta

Molti di noi vorrebbero lasciare un segno positivo nel mondo, anche dopo la propria morte.
Una delle possibilità è quella di fare un testamento solidale, cioè di destinare una parte del proprio patrimonio a una organizzazione non governativa che si occupa di aiutare le persone più bisognose.
Ma come si fa a scegliere a chi donare? E che cosa succede se non si indica con precisione il beneficiario?
Queste sono le domande che ci ha posto Francesca, una nostra lettrice, che ci ha raccontato la volontà di suo padre di fare un testamento a favore di una organizzazione del Terzo Settore.

La lettera di Francesca

“Buonasera,
mio padre vorrebbe fare testamento e fare in modo che una parte del suo patrimonio vada in beneficienza al momento della sua morte.
Non ha un’indicazione precisa di una destinazione, di una ONG o altro. È possibile indicare, all’interno del testamento, unicamente questa volontà, senza uno specifico destinatario?
Se sì, come si dovranno comportare poi gli eredi, una volta che mio padre sarà venuto a mancare?
Grazie,
Francesca”

Il lascito a una ONG

Gentile Francesca, grazie a lei per la sua domanda a cui cerchiamo di dare una risposta il più possibile definitiva.
Tralasciamo tutte le questioni sulle quote legittime, di cui abbiamo già esposto le problematiche in numerose news e concentriamo la risposta sul destinatario del testamento.
Premettiamo che i destinatari, cioè i soggetti beneficiari del testamento posso essere più di uno, anche numerosi, purché non vi sia alcuna lesione di legittima, in caso contrario e in caso di impugnazione del testamento tutte le disposizioni andrebbero riviste e modificate di conseguenza.
Quindi il testatore più indicare uno o più beneficiari delle proprie volontà, sia tra parenti che tra estranei, sia tra soggetti fisici che persone giuridiche che associazioni di volontariato.
Nella sua domanda deve indicare una ONG quale soggetto a cui il papà vorrebbe lasciare i propri beni. Lei scrive “unicamente” e ne deduciamo che sarebbe l’unica beneficiaria testamentaria.
Ciò è assolutamente possibile sempre, lo ribadiamo, nel rispetto delle quote legittime.
Quindi il papà può individuare una ONG come unica erede beneficiaria, ma lo deve fare in modo corretto e preciso.
Per rispondere alla sua domanda viene in aiuto una norma del codice civile, precisamente l’art. 628 che dispone tassativamente che “è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata”.
Per persona si deve intendere anche persona giuridica e quindi anche ONG.
L’articolo citato risponde in modo preciso alla sua domanda indicando anche le conseguenze: il testamento è nullo e gli eredi legittimi acquisiranno la totalità dei beni, compresa la riserva testamentaria.
La ratio della norma è legata al rispetto della volontà del testatore e se questa non è certa, non può essere rispettata poiché vi sarebbe rischio di errore.
Precisiamo che può essere valida la disposizione in cui la persona sia determinabile, ossia individuabile in base a dati oggettivi univoci espressi dal testatore (per esempio se non viene indicata la ragione sociale, ma vengono comunicati dati o elementi tali da far comprendere con chiarezza completa a quale ente il de cuius ha voluto riferirsi).

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.