Un lascito solidale a un’associazione non-profit può essere impugnato dai parenti?

Un testamento può diventare oggetto di disputa legale quando i parenti del defunto mettono in dubbio la capacità decisionale del testatore. La questione si complica quando le volontà testamentarie si scontrano con gli interessi dei familiari

La libertà di decidere il destino dei propri beni dopo la morte è un diritto fondamentale, ma non esente da controversie.
Nella seguente domanda, una lettrice chiede se un lascito solidale può essere impugnato dai parenti invocando l’incapacità del testatore.

La domanda di una lettrice di Ai.Bi.

“Buongiorno,
un caro amico ha detto più volte che vorrebbe scrivere un lasciare i propri beni a un ente benefico.
Non so se ha già redatto il testamento, ma i parenti hanno a loro volta detto che un testamento simile lo impugnerebbero per incapacità del testatore.
Il mio amico è sicuramente un uomo stravagante, ma non certo incapace. Che cosa potrebbe succedere?
Il testamento potrebbe essere annullato se venisse impugnato dai parenti?
Grazie,
Mariacristina”

Gentile Mariacristina,
la sua domanda ci porta su una questione molto importante, forse quella fondamentale in tema di successione: la volontà.
Il testamento l’abbiamo ripetuto più volte è un atto di pura e libera volontà del testatore. Se questa volontà non è libera il testamento può essere annullato; così se la volontà non è piena, cioè il testatore deve essere in grado di conoscere completamente il gesto che va a compiere, deve essere consapevole della decisione che indica nel suo testamento.
Quindi laddove vi fosse un’incapacità, il testamento potrebbe essere annullato.
L’annullamento è conseguenza di un’impugnazione da parte degli interessati, ciò dalla sua domanda risulta già di vostra conoscenza. Aggiungiamo però che per interessati non si intendono solo i parenti, ma anche gli eventuali creditori del testatore.

La capacità di autodeterminarsi

Per rispondere con precisione alla sua domanda precisiamo che la valutazione della capacità cognitiva del testatore è molto più approfondita che in altre situazioni e processualmente comporta un onere probatorio particolare.
In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

Dimostrare l’incapacità del testatore

Quanto sopra indicato è un principio noto suffragato anche da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 5593 del 6/3/2024).
Considerando l’ambito probatorio, poiché in caso successorio lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.
Anche tale regola processuale è nota e dimostra nuovamente come la volontà sia l’aspetto principale dell’istituto successorio.
In conclusione possiamo dire che dei “comportamenti stravaganti” come li ha definiti lei non dovrebbero precludere alcuna volontà testamentaria.
Aggiungiamo, repetita iuvant, che l’impugnazione potrebbe avvenire anche per altri motivi quali la lesione delle quote di legittima per cui consigliamo sempre di chiedere un parere legale prima di stendere un testamento anche se dettato dalle migliori e più generose intenzioni.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.