Lascito: come far ereditare un bambino abbandonato?

Buongiorno,

mi chiamo Laura e sono una professionista che si avvicina a maturare sufficienti anni di contributi per dire addio al lavoro. Essendo single, vorrei esprimere un desiderio che mi sta a cuore da diverso tempo e pensare a compiere un gesto di solidarietà per sostenere la vostra missione contro l’abbandono. Vorrei far ereditare a un bambino abbandonato. Come posso fare per includerlo nei miei lasciti testamentari?

Grazie

Laura

Gentilissima Laura,

rispondo con piacere alla sua mail poiché la sua disponibilità verso l’infanzia abbandonata è lodevole.

Anche i minorenni dispongono di diritti successori, ma la loro capacità di ricevere per successione può essere esercitata solo attraverso l’accettazione con beneficio di inventario ex art. 471 c.c.

Più precisamente, non potendo il minore agire direttamente, dovrà necessariamente accettare l’eredità con beneficio di inventario in nome e per conto del minore, un tutore del minore che potrà essere o un genitore o una persona nominata dal Tribunale per i Minorenni competente.

Quindi il minore può essere inserito in un testamento come erede o legato e nello stesso testamento (ma anche per atto pubblico o con scrittura privata) il de cuius, cioè colui o colei che fa testamento, può designare il tutore.

Il tutore è necessario, ma se non viene nominato bisogna rivolgersi al Tribunale competente (luogo di residenza del de cuius al momento della morte) il quale nominerà un curatore che si occuperà della faccenda.

In ogni caso i beni appartenenti al minore anche se amministrati dal rappresentante legale, potranno essere utilizzati a qualsiasi titolo solo con l’autorizzazione del giudice tutelare.

Per quanto riguarda l’attività di tutela che Ai.Bi. svolge per i bambini abbandonati, si tratta di minori stranieri e presenti all’estero, per cui la procedura sopra indicata potrebbe diventare particolarmente complicata.

Una soluzione ulteriore e più semplice, potrebbe essere quella di devolvere per testamento i propri beni direttamente all’Associazione con l’obbligo di utilizzarli per un preciso scopo a vantaggio di un minore specificamente indicato direttamente da lei o per un progetto a tutela dell’abbandono.

Sperando di averle fornito delle indicazioni utili, la ringraziamo e per essersi rivolta a noi e porgiamo

Cordiali saluti

Avv. Luca Rebuscini Ufficio Diritti Minori di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini