Migranti. La Camera approva la legge sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati: via libera all’affido famigliare. Le ong: “Sia di esempio per gli altri Paesi europei”

camera deputatiI bambini e i ragazzi sotto i 18 anni che arrivano in Italia senza genitori non potranno essere respinti e avranno gli stessi diritti dei loro coetanei dell’Unione Europea. Compreso quello all’affido famigliare. Lo stabilisce la legge per la protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvata dalla Camera dei Deputati mercoledì 29 marzo. L’aula di Montecitorio ha dato il via libera al disegno di legge Zampa con un’ampia maggioranza: 375 voti favorevoli, 13 contrari e 41 astenuti. Soddisfazione espressa dalle organizzazioni non governative, tra cui Amici dei Bambini, che si sono sempre impegnate nella promozione del ddl e che ora sottolineano come quello approvato dal nostro Paese sia “il primo provvedimento organico in Europa dedicato all’accoglienza dei minori non accompagnati”.

Il testo era già stato licenziato dalla Camera nell’ottobre del 2016, dopo oltre 3 anni dalla sua presentazione. Ma per ottenere il via libera anche dal Senato, lo scorso 1° marzo, aveva subito alcuni cambiamenti tecnici richiesti dal ministero dell’Economia. Motivo per cui è dovuto tornare all’esame di Montecitorio, da cui ora esce finalmente come legge dello Stato.

Due gli obiettivi principali delle nuove normative: rafforzare le garanzie per i minori nel rispetto delle convenzioni internazionali e assicurare maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. Vediamo in concreto che cosa cambia.

Innanzitutto la legge promuove l’affido famigliare come strada prioritaria di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati rispetto alle strutture. Pertanto si procede alla separazione dei minori dagli adulti, per evitare promiscuità e ridurre la possibilità di reclutamento nella criminalità organizzata o di diventare vittime di abusi.

Entro i prossimi 3 mesi, inoltre, ogni Tribunale per i Minorenni dovrà istituire un elenco di volontari disponibili ad assumere la tutela dei minori arrivati senza adulti di riferimento. Prevista per tutti, poi, la necessità di svolgere, da parte delle autorità competenti, indagini famigliari i cui esiti verranno comunicati sia al minore che al tutore, secondo determinate modalità, stabilite anch’esse dalla legge.

Si riducono i tempi di attesa dei termini delle strutture di prima accoglienza: massimo 30 giorni, anziché 60 come prima. In questo periodo si dovranno eseguire anche le procedure di identificazione e accertamento dell’età, che dureranno al massimo 10 giorni, con la possibilità di presentare ricorso. Le tipologie di permesso di soggiorno rilasciate saranno solo 2: per minore età, nel caso degli stranieri non accompagnati, o per motivi famigliari, valido fino al compimento dei 18 anni.

Misure specifiche, infine, per favorire l’inserimento scolastico e l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale. In tal modo si garantisce ai minori stranieri non accompagnati l’adempimento dell’obbligo scolastico e formativo, anche mediante convenzioni per promuovere programmi specifici di apprendimento, con la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio.

“Un primo passo importante nella direzione della tutela e della protezione di migliaia di bambini e adolescenti che giungono da soli nel nostro territorio”, scrivono in una nota congiunta le ong, tra cui Ai.Bi., che hanno sempre promosso e sostenuto il ddl, fornendo anche importanti contributi al testo, alla luce della loro esperienza.

 

Fonte: la Repubblica