Quando una famiglia affidataria ha la precedenza per l’adozione?

Buongiorno Ai.Bi.,

due anni fa ho accolto in affido una bambina che allora aveva 3 anni e ora frequenta l’ultimo anno di scuola dell’infanzia. I suoi rapporti con la famiglia di origine si sono diradati progressivamente e ormai i contatti non avvengono più di una volta ogni 6 mesi. Ho saputo che qualche tempo fa il Parlamento ha approvato una legge che accorderebbe una sorta di scorciatoia per le famiglie affidatarie che vogliano adottare il minore che hanno in affido. Vorrei capire se questa via privilegiata vale per tutti i genitori affidatari o soltanto per alcuni che rispettino determinati requisiti. Quando una famiglia affidataria ha la precedenza per l’adozione?

Grazie

Valeria

 

 

riccardiBuongiorno Valeria,

le legge a cui lei fa riferimento nella sua lettera è la 2957/2015, approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 14 ottobre. Essa in effetti prevede la possibilità che una famiglia affidataria possa adottare il minore che ha accolto in affido qualora quest’ultimo sia dichiarato adottabile durante il periodo di collocamento temporaneo presso la famiglia stessa. La coppia affidataria potrebbe usufruire di una sorta di precedenza, ma non in tutti i casi. A questo proposito, infatti, la legge ha ristretto l’esercizio di tale possibilità alla sussistenza di alcune precise condizioni.

In primo luogo, i genitori affidatari e aspiranti adottivi devono risultare idonei all’adozione. Ciò vuol dire che devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 184/83 per l’adozione, quali per esempio essere coniugati e non avere una differenza d’età eccessiva rispetto al minore. In questo modo si è voluto evitare che qualcuno non in possesso dei requisiti per l’adozione, per cui privo dell’idoneità,  potesse vedere nell’affido una scorciatoia per poter poi comunque adottare, anche se in un secondo momento.

In secondo luogo, la legge stabilisce che i minori in affido possano essere adottati solo nel caso in cui vengano dichiarati adottabili durante l’affidamento. E ciò non dipende dalla durata di quest’ultimo, ma dall’avvenuto accertamento, da parte della competente autorità giudiziaria minorile, di una condizione di abbandono morale e materiale del minore da parte dei suoi genitori biologici.

In terzo luogo, poi, le legge chiede che tra gli affidatari e il minore si sia sviluppato un rapporto stabile e duraturo, frutto di un periodo di affidamento prolungato che abbia fatto nascere legami affettivi significativi.

Attenzione, però! Anche qualora si presentino tutti questi requisiti, il passaggio dall’affido all’adozione non sarebbe automatico. Gli affidatari devono comunque presentare una richiesta e il giudice dovrà valutare che l’adozione sia la risposta più adatta al preminente interesse del minore.

Un caro saluto,

 

Cristina Riccardi

Consigliere di Ai.Bi. con delega all’affido