Riconoscimento Kafala: presentata una nuova mozione in Parlamento

Riceviamo e pubblichiamo la mozione 1/00560 degli onorevoli Augusto Di Stanislao, Leoluca Orlando, Massimo Donadi, Fabio Evangelisti e Antonio Borghesi, deputati del gruppo parlamentare Italia dei Valori. La mozione, presentata il 15 febbraio scorso, ha come obiettivo quello di chiedere la rapida ratifica della Convenzione de L’Aja da parte del Governo italiano. La sua ratifica contribuirebbe a creare uno spazio giudiziario comune e permetterebbe di dare risposta a un’infinità di situazioni problematiche, a tutt’oggi irrisolte, che vedono coinvolti migliaia di minori provenienti da situazioni familiari alquanto difficili: minori non accompagnati, bambini che provengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali o eventi bellici, minori in difficoltà familiare che non sono ancora stati adottati, e minori in kafala.”

Agli onorevoli vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno profuso a favore dei bambini abbandonati.

La Camera, premesso che:

l’Italia ha firmato la convenzione concernente «la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori», firmata a L’Aja il 19 ottobre 1996;

il nostro Paese avrebbe dovuto ratificare la convenzione, secondo la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 5 giugno 2008 (2008/431/CE), entro il 5 giugno 2010; l’Italia, tuttavia, non ha ancora provveduto alla ratifica di tale convenzione e quindi è sotto esame da parte dell’Unione europea;

la sua ratifica contribuirebbe, invece, a creare uno spazio giudiziario comune e permetterebbe di dare risposta a un’infinità di situazioni problematiche, a tutt’oggi irrisolte, che vedono coinvolti migliaia di minori provenienti da situazioni familiari alquanto difficili: minori non accompagnati, bambini che provengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali o eventi bellici, minori in difficoltà familiare che non sono ancora stati adottati, e minori in kafala (il più alto strumento di protezione dell’infanzia negli Stati nordafricani; si tratta, infatti, dell’unica pratica consentita dall’Islam, una sorta di impegno a prendersi cura per sempre di un minore abbandonato, ma l’Italia non ha ancora riconosciuto questo istituto);

sebbene il Ministero dell’interno abbia posto inizialmente una riserva tecnica sulla kafala, evidenziando la necessità di verificarne la compatibilità con l’ordinamento italiano e le esigenze di tutela dei minori, il 6 ottobre 2010, durante lo svolgimento di una interrogazione a risposta immediata in Commissione esteri relativa all’argomento citato, il Governo ha reso noto nella risposta che «il fatto che il Ministero dell’Interno abbia sciolto – con riferimento alla sola kafala giudiziale – la riserva precedentemente posta, permette al Ministero della Giustizia di riconvocare il tavolo interministeriale perché, nei tempi consentiti dagli ultimi necessari approfondimenti, possa essere completato il complesso concerto finalizzato al ddl governativo di ratifica della Convenzione»;

la convenzione in esame aggiorna quella de L’Aja del 5 ottobre 1961, vigente in Italia, e prevede provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, escludendo l’adozione, gli obblighi alimentari e la sottrazione dei minori già regolamentati da altre convenzioni internazionali. Essa definisce gli ambiti di applicazione, stabilendo quali siano lo Stato competente e le autorità in esso esistenti che devono proteggere il minore nei singoli casi specifici, anche in riferimento alla localizzazione fisica dello stesso minore in un determinato momento, anche al fine di adottare provvedimenti di urgenza, determinare le leggi applicabili, garantire l’esecuzione delle misure di protezione del minore, cooperare con altri Stati coinvolti nel caso;

inoltre, la convenzione prevede una procedura di consultazione – da parte dell’autorità competente a disporre le «misure di protezione della persona e dei beni del minore» (dello Stato di residenza del minore) – dell’«autorità centrale» dello Stato nel quale il provvedimento dovrà essere eseguito. L’articolo 33, comma 2, stabilisce infatti che «la decisione sul collocamento o l’assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l’Autorità centrale dello Stato medesimo avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore»;

in particolare, il Consiglio dell’Unione europea sottolinea la necessità di operare al fine di creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e che tale convenzione nel contesto della conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato apporta un valido contributo alla protezione dei minori a livello internazionale ed è pertanto auspicabile che le sue disposizioni siano applicate al più presto;

la Commissione europea considera questa convenzione estremamente importante per la protezione dei diritti dei minori nelle situazioni di custodia di tipo internazionale e che coinvolgono più Stati. La mancata ratifica della convenzione da parte dell’Italia fa emergere il rischio che la commissione europea attivi una procedura di infrazione che potrebbe anche comportare una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario;

tra l’altro, l’articolo 3 della versione consolidata del trattato sull’Unione europea, in vigore dal 1o dicembre 2009, stabilisce chiaramente che «L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore»,
impegna il Governo: ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica della convenzione dell’Aja nei tempi e nei modi dovuti e comunque in un arco temporale ragionevole al fine di tutelare tutti i diritti dei minori nelle situazioni di custodia che coinvolgono più Stati.