Testamento e quota disponibile: cosa succede se non viene utilizzata tutta?

Guida pratica alla successione ereditaria: la differenza tra quota legittima e disponibile, e le regole legislative in caso di utilizzo parziale da parte del testatore

In ambito di successione testamentaria, è fondamentale comprendere le regole che governano la ripartizione del patrimonio e, in particolare, come gestire la quota disponibile. Facciamo una semplice precisazione per inquadrare correttamente la normativa vigente.

Cos’è la massa ereditaria: quota legittima e quota disponibile

La successione prevede l’utilizzo dell’intera massa ereditaria, cioè dell’insieme dei beni del defunto (il cosiddetto datumrelictum) a norma dell’art. 556 c.c. Questa massa viene divisa in due parti principali:

  • Quota Legittima: la parte che la legge riserva agli eredi legittimi e legittimari (che ne hanno diritto anche in presenza di testamento), come previsto dall’art. 536 comma 1 c.c.
  • Quota Disponibile: la parte che viene riservata alla libera volontà del testatore per le sue ultime disposizioni.

Facciamo un esempio concreto: considerando una massa ereditaria di 100, nel caso in cui gli eredi siano due figli e il coniuge, la quota legittima è 25 al coniuge, 50 ai figli e la quota disponibile è pari a 25.

Il rischio di ledere la legittima nel testamento

Solitamente il problema principale legato al testamento riguarda il superamento della quota disponibile. Succede spesso, infatti, che il testatore disponga di una parte superiore a quella consentita dalla legge, andando a ledere una parte di legittima.
Nell’esempio sopra esposto, se il testamento dovesse disporre per una quota di 40 (superando il limite di 25), ciò comporterebbe la legittimazione dei legittimari a impugnare il testamento. Questo è il motivo per cui, per la redazione delle disposizioni testamentarie, si consiglia sempre di chiedere l’intervento di professionisti esperti, quali un notaio o un avvocato.

Utilizzo parziale della quota disponibile: È possibile?

Un caso particolare, e spesso dibattuto, è l’ipotesi contraria: non una lesione della quota legittima, ma un utilizzo ridotto della parte disponibile.
Rifacendoci all’esempio precedente, ipotizziamo un utilizzo di 20 della quota disponibile a fronte del 25 previsto per legge. In questo scenario, rimarrebbe esclusa una parte (pari a 5) di disponibile.
Entrando nel merito delle regole successorie, ribadiamo che il testatore ha la piena libertà nella decisione, con un unico vincolo “negativo”: quello di non superare il limite massimo previsto dalla legge.
Nel nostro esempio, il testatore non può decidere di utilizzare oltre il 25, ma è liberissimo di utilizzarne una percentuale minore. Si è quindi liberi, nel limite della quota disponibile, di decidere come, quanto e a chi lasciare i propri beni, anche in quantità solo parziale rispetto alla quota totale a disposizione.

A chi spetta la parte non disposta?

Rimane da chiarire cosa accada alla parte non disposta della quota disponibile.
La legge prevede che la frazione non utilizzata dal testatore debba essere considerata come se non vi fosse alcun testamento. Di conseguenza, questa parte residuale si aggiunge alla quota legittima.
Il patrimonio non assegnato seguirà quindi le disposizioni della legittima, le quali comporteranno l’aumento proporzionale delle quote di ciascun erede legittimario, in rigorosa conformità con le disposizioni normative del Codice Civile.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it chiamare il numero 02.98822332.