I rischi delle Adozioni Internazionali “fai da te”. Quando la legge impedisce alla coppia di rientrare in Italia con il minore adottato

Può capitare che le coppie che portano avanti un’Adozione Internazionale non possano rientrare in Italia con il minore adottato. Si tratta di un ostacolo legale che può verificarsi quando si affronta il percorso adottivo senza l’ausilio di professionisti del settore. Vediamo di che cosa si tratta

Succede sovente che l’ufficio diritti Ai.Bi. riceva richieste di aiuto e consulenza per situazioni di adozioni completate all’estero da parte di coppie italiane, le quali si trovano in difficoltà al rientro in Italia.
Ai genitori adottivi non viene prodotto alcun documento che permetta loro di tornare nel Paese con il figlio adottato.
Esiste un atto di adozione straniero che certifica lo status di figlio del minore, tuttavia per lo Stato italiano tale provvedimento (che si tratti di sentenza, ordinanza o atto amministrativo) non ha valore legale e pertanto viene impedito alla coppia di accedere in Italia con il minore stesso.
Ciò è apparentemente paradossale e sicuramente inspiegabile per la coppia, tuttavia trova una logica giustificazione nella legislazione italiana.
La questione è soprattutto tecnica e giuridica, ma situazioni simili sono piuttosto frequenti.

L’Adozione Internazionale non riconosciuta

La tipologia è la seguente: una coppia italiana si reca all’estero, svolge l’adozione ai sensi della legislazione nazionale del paese, completa la procedura e ottiene un provvedimento secondo il quale il minore adottato diventa loro figlio. L’adozione viene svolta nel pieno e rispettoso adempimento di quanto disciplinato dalla legge straniera e pertanto l’adozione è assolutamente valida.
La coppia però non può rientrare in Italia con il figlio appena adottato poiché tale provvedimento per lo Stato italiano non è sufficiente se non viene prima riconosciuto.
E qui sorge il grave e spesso insormontabile problema.
In assenza di riconoscimento il provvedimento di adozione pronunciato all’estero non ha valore in Italia, ma molto spesso il riconoscimento non è possibile.

Che cosa prevede la legge italiana

Il sistema italiano di diritto internazionale privato prevede all’art. 64 che i provvedimenti stranieri abbiano riconoscimento automatico in Italia; secondo tale assunto non dovrebbero esserci opposizioni al rientro in Italia della coppia adottiva con provvedimento straniero.
In realtà, tale assunto trova una deroga proprio in materia di adozione. Gli artt. della L. 184/83 sono considerati “norme di applicazione necessaria” nel senso che vengono dotate di una sfera di applicazione spaziale-personale che prescinde dai generali criteri fissati dalle regole del diritto internazionale privato, rispetto al quale hanno capacità di deroga.
La L. 184/83 in tema di adozione di minori è considerato un esempio scuola di queste norme.
Ai fini del nostro interesse, ciò sottintende che il provvedimento di adozione straniero non ha efficacia automatica, ma è subordinato a un controllo giuridico italiano svolto attraverso l’intervento del Tribunale per i Minorenni competente.
Inoltre, una delle poche divergenze della nostra normativa in materia adottiva (L. 184/83, L. 476/98) dalla Convenzione dell’Aja del 1993, riguarda proprio il mancato recepimento automatico della decisione adottiva straniera.
Ciò comporta quindi la necessità di un ulteriore atto giudiziario da effettuarsi in Italia successivamente alla decisione straniera che se, in caso di adozione internazionale svolta con un ente autorizzato e in conformità della Legge italiana e internazionale, si traduce in una formalità giudiziaria, nel caso di adozione nazionale straniera spesso comporta notevoli difficoltà.

Il rischio dell’adozione “fai da te”

Quasi sempre le difficoltà nascono dalla mancata conoscenza da parte della coppia della legislazione in materia adottiva, in ragione del fatto che la coppia stessa decide di affrontare il percorso adottivo senza l’ausilio di professionisti del settore.
In assenza di alcuni requisiti previsti dalla stessa L. 184/83 in caso di adozioni nazionali all’estero (ad esempio la residenza all’estero), le stesse non possono essere riconosciute in Italia.
Le conseguenza spesso sono tragiche poiché per lo Stato italiano il bambino adottato all’estero non può diventare figlio della coppia di genitori che l’ha regolarmente adottato in virtù della normativa straniera.
Questa situazione trova tuttavia una giustificazione normativa come sopra indicata e ora anche giurisprudenziale come deciso dalla Cassazione nella sentenza 27600/2022 in cui si legge: “In tema di provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, è da escludere la configurabilità di un riconoscimento automatico, secondo la regola generale di diritto internazionale privato, essendo la dichiarazione di efficacia in Italia pronunciata volta per volta dal tribunale per i minorenni, sempre che siano soddisfatti i requisiti fissati dalla legge”.
La Cassazione continua specificando che la pronuncia del tribunale per i minorenni sul riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione viene emessa con decreto, ma avendo carattere decisorio e definitivo, ha valore sostanziale di sentenza ed è impugnabile mediante appello e non direttamente con il ricorso per Cassazione”. Conclude infine escludendo il ricorso per cassazione anche ex art 111 Cost. contro la decisione del TM.

L’importanza di affidarsi a chi si occupa di adozione

Le questioni sollevate potevano essere preventivamente superate affidandosi a professionisti del settore o Enti Autorizzati che hanno completa conoscenza della materia e della legislazione anche se molto complessa e per niente lineare.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni a su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it