Se cambiamo ente, possiamo dare una disponibilità diversa per l’età dei bambini?

Buongiorno Ai.Bi.,

sono una mamma adottiva di una ragazzina russa che oggi ha 12 anni. Io e mio marito siamo entrambi 56enni e abbiamo intrapreso il percorso per la seconda adozione. A questo scopo, ci siamo rivolti allo stesso ente a cui abbiamo conferito il mandato nella prima occasione. Al momento, da circa un anno, siamo in attesa di adozione in Ucraina con la disponibilità ad accogliere un bambino di età compresa tra 0 e 8 anni. Purtroppo, in questo caso, non ci stiamo trovando molto bene e vorremmo cambiare ente. Vorremmo capire innanzitutto se sia possibile farlo e, in tal caso, se sia possibile ampliare la fascia anagrafica del bambino da adottare, in modo da estendere le possibilità di realizzare questa seconda adozione, considerando anche la nostra età.

Grazie per le indicazioni,

Giulia

 

ireneBuongiorno Giulia,

una coppia può cambiare ente in qualsiasi momento e questo comporta una serie di passaggi.

Innanzitutto, una volta individuato l’ente a cui vorreste rivolgervi, vi verrà chiesto di partecipare a un incontro informativo organizzato dall’ente stesso che, successivamente, vi convocherà per un colloquio conoscitivo di approfondimento. In occasione di quest’ultimo, gli operatori dell’ente scelto cercaheranno di comprendere le motivazioni che vi hanno indotto a cambiare ente e quale sia effettivamente la vostra disponibilità.

Arriviamo così al punto cruciale. Se deciderete di cambiare ente, quello scelto acquisirà tutta la vostra documentazione. Ovviamente è necessario revocare il mandato al vecchio ente. Se tale revoca avviene entro 12 mesi dalla notifica del decreto d’idoneità da parte del Tribunale, la coppia può muoversi liberamente. Se invece la revoca avviene a più di un anno dalla notifica, è necessario che il cambio dell’ente sia contestuale al conferimento dell’incarico al nuovo ente, pena il decadimento del decreto.

Per quanto riguarda la disponibilità in merito all’età del minore da adottare, la fascia anagrafica può sempre essere allargata. L’unico possibile limite a questo proposito potrebbe essere imposto dall’eventuale vincolo al decreto di idoneità: in tal caso è necessario attenersi alla fascia d’età prevista dal decreto stesso. Ma se il Tribunale non vi ha rilasciato un decreto vincolato, il problema non si pone.

Ricordiamo infine che la legge italiana prevede che tra il coniuge più giovane all’interno della coppia di aspiranti genitori adottivi e il bambino adottato vi sia una differenza massima di 45 anni. Tuttavia, se uno dei coniugi ha almeno 10 anni in più dell’altro, la differenza massima di età rispetto al minore può salire fino a 55 anni, da calcolare rispetto all’età del coniuge più vecchio. Nel vostro caso, entrambi 57enni, la differenza di età con il vostro futuro figlio adottivo dovrà essere di massimo 45 anni, quindi potreste adottare un minore che abbia almeno 12 anni.

Un caro saluto,

 

Irene Bertuzzi

Adozioni Internazionali di Ai.Bi.