Testamento: se cambio idea è possibile revocarlo?

Spettabile redazione,

alcuni anni fa, volendo disporre delle mie sostanze, in previsione di quando non ci sarò più, ho redatto testamento. In questi ultimi mesi, però, qualche cosa in me è cambiato. Vedendo quanta sofferenza c’è nel mondo, ho deciso di devolvere parte delle mie sostanze ad un ente benefico. Mi chiedevo allora: è possibile revocare il testamento redatto e disporne uno nuovo?

Massimiliano

Gentilissimo Massimiliano,

il nostro ordinamento tutela la libertà testamentaria.

Ciò vuol dire che, il legislatore, attraverso il testamento, riconosce la possibilità,  a chi lo redige, di regolare personalmente e secondo la propria volontà, i propri interessi patrimoniali e non, “per quando non ci sarà più”.

I desideri del testatore sono centrali nella redazione di questo “negozio giuridico” che  sarà quindi sempre possibile modificare o revocare.

Secondo l’ art. 587 del codice civile, infatti, il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o parte di esse.

Revocare un testamento vuol dire togliere efficacia giuridica a quanto precedentemente disposto.

Ciò può avvenire con una revoca espressa: ossia con la redazione di un atto unilaterale diretto a togliere efficacia giuridica alle precedenti disposizioni testamentarie, ad esempio attraverso l’inserimento della  formula: “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”.

Attraverso una revoca tacita: ossia con la redazione di un ulteriore testamento in data successiva, che annullerà esclusivamente le disposizioni incompatibili con il primo testamento redatto.

Infine con una revoca presunta: ossia quando l’atto redatto venga distrutto, lacerato o cancellato in tutto o in parte, sempre che, non sia dimostrato, che la distruzione sia avvenuta per mano di un soggetto terzo e che lei non avesse avuto alcuna intenzione di revocare il testamento distrutto.

Unica eccezione a quanto riportato sono le cosiddette quote di legittima: ovvero quelle quote imposte obbligatoriamente dalla legge e destinate al coniuge, ai figli e agli ascendenti, di cui lei non fa menzione all’interno del suo quesito e delle quali non può liberamente disporre.  Anche in presenza di tali quote, sarà comunque possibile devolvere un terzo delle proprie sostanze ad una associazione benefica.

I lasciti solidali devoluti ad Ai.Bi. ad esempio, sono “investiti” in strutture di accoglienza. È proprio grazie alla generosità di molti che come lei, hanno pensato al futuro di tanti minori meno fortunati che in questi anni abbiamo aperto diverse strutture di accoglienza e precisamente 3 comunità mamma bambino, 7 alloggi per l’autonomia familiare, una comunità per adolescenti e due alloggi dedicati ai neomaggiorenni in difficoltà familiare .

Gentile Massimiliano, sperando di aver chiarito il suo dubbio, la invitiamo per ulteriori chiarimenti a rivolgersi ad un notaio di fiducia.