“Adozione o affido? Non facciamo confusione!”

Lo scorso 27 novembre è proseguito alla Camera dei Deputati l’esame delle quattro proposte di legge congiunte contenenti “Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie”. Si tratta dei disegni di legge n. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco, tutti presentati tra il 6 maggio 2010 e il 2 maggio 2011. Queste proposte hanno ad oggetto la riforma di alcuni articoli della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche (art. 4 per Vassallo, Savino, Giammanco, art. 5 per Savino, Lupi, Giammanco, art. 6 per Giammanco, art. 10 per Motta, art. 22 per Savino, Giammanco, art. 44 per Vassallo, Savino, Giammanco; solo la proposta Lupi propone una modifica del codice civile art. 433).

Le proposte, per riassumere, si propongono di riconoscere agli affidatari di un minore il diritto di chiedere l’adozione del minore stesso dopo che si sia creato un legame stabile, se nel frattempo ne viene accertato lo stato di abbandono. Inoltre, gli affidatari-aspiranti genitori adottivi dovrebbero essere valutati in via preferenziale rispetto alle altre famiglie disponibili.

Anche se nelle relazioni introduttive di queste proposte è chiarita la necessità di tenere distinti il ruolo delle famiglie affidatarie dal ruolo di quelle adottive, l’introduzione ufficiale di questo nuovo canale di adozione rischia di compromettere la già precaria temporaneità dell’affido.

Va infatti ricordato che l’istituto dell’affidamento per sua natura è temporaneo: l’obiettivo durante l’affidamento è – meglio, dovrebbe essere – quello di reintegrare il minore nella sua famiglia che, di regola, mantiene la potestà sul minore. Diverso è il caso dell’affidamento a scopo di adozione dove la famiglia che accoglie il minore deve, al contrario, essere consapevole di assumere in tutto e per tutto, al termine del periodo di affidamento pre-adottivo, la potestà genitoriale in maniera non reversibile.

Le famiglie o le persone che si rendono disponibili ad accogliere i minori in affidamento, dunque, devono avere ben chiara questa differenza sostanziale per poter preservare il bene del bambino accolto e non è ammissibile che si avvicinino all’istituto dell’affidamento allo scopo di creare con i minori dei rapporti “stabili e duraturi”, tali da essere presi in seguito in considerazione per l’adozione, anche al di fuori dei requisiti stabiliti per gli altri adottanti (per esempio, l’età e il fatto di essere coniugati).

Già oggi l’interesse del minore ad essere adottato da parte delle persone con cui esiste un legame duraturo viene valutato dai Tribunali per i minorenni. Si tratta di valutazioni necessarie per risolvere alcuni casi limite, in cui l’affidamento si sia protratto troppo a lungo e si sia nel frattempo creato un legame affettivo significativo tra affidatari e minore soprattutto nei casi di disabilità o età avanzata del bambino.

L’On. Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore alla seduta di esame del 27 novembre scorso, ha dichiarato di essere disponibile a presentare durante questa settimana in corso una proposta di testo unificato che tenga conto delle varie proposte di legge abbinate presentate da deputati appartenenti a diversi gruppi. In attesa di verificare questo lavoro, c’è da stare all’erta su questi progetti perché l’introduzione di norme come queste rischia di contribuire a creare confusione tra i due istituti dell’affidamento e dell’adozione.

Questa confusione può generare notevoli danni ai minori e alle famiglie coinvolti: laddove la famiglia affidataria interpretasse l’affidamento, fin dall’inizio, come una strada per giungere all’adozione, essa finirebbe per coltivare aspettative che rischiano di compromettere il successo dell’affidamento, durante il quale lo sforzo degli affidatari e degli operatori tutti deve essere rivolto al rientro nella famiglia di origine nel minor tempo possibile. Al di là dei casi limite, quello che minaccia davvero nel nostro Paese il benessere dei minori e il loro diritto a relazioni familiari stabili è la costante violazione della temporaneità dell’affidamento.