Adozione e affido: non è assurdo mettere etichette diverse alla stessa forma d’amore?

Sono una vostra lettrice. Voglio condividere con voi i miei sentimenti, alla luce della lettera al direttore pubblicata oggi sul vostro sito. Una coppia innamorata da 12 anni, stabile  che viene ritenuta non idonea ad adottare un figlio che pure desidera a tal punto da essersi sposata per riuscire nel proprio sogno. Mi trovo in una condizione simile, con la differenza che noi al momento non potremmo farlo, nemmeno se volessimo. Il mio compagno ed io dobbiamo rinunciare  al nostro progetto di famiglia? Ma non è assurdo permettere a un single o a due conviventi di prendere in affido un bimbo, ma poi negare loro la possibilità di adottare? Possibile che viviamo in un Paese così ancorato a vecchi pregiudizi? L’amore verso un bimbo non è lo stesso, a prescindere dall’etichetta che la burocrazia ci mette sopra?

Carmela

 

giudiceCara Carmela,

la legge continua per il momento a prevedere per le coppie il requisito del matrimonio al fine di adottare un minore sia in Italia che all’estero. E non è questione solo di ‘etichetta’  adottare  o accogliere in affido un minore in difficoltà.

La funzione dell’adozione è completamente diversa rispetto a quella dell’affidamento, bisogna considerare che nel nostro Paese c’è un altissimo bisogno di famiglie affidatarie e non solo adottive.

La differenza fondamentale nel tipo di risorsa richiesta alle coppie affidatarie, rispetto a quelle adottive, è la consapevolezza che quel bambino non è né sarà loro figlio. E infatti la famiglia affidataria deve contribuire ad eseguire i provvedimenti che i servizi sociali e/o i tribunali per i minorenni avranno emesso nell’ottica del progetto di supporto per quello specifico bambino. La famiglia affidataria non si porrà mai come una alternativa alla famiglia di origine né in contrapposizione con essa, altrimenti complicherebbe o ostacolerebbe il progetto temporaneo che, per quello specifico caso, è stato elaborato dagli specialisti.

L’affido ha senso se è possibile la ricomposizione della famiglia di origine, con cui il minore durante l’affidamento deve mantenere e possibilmente rafforzare i contatti allo scopo di farvi rientro. Questo rientro, come i numeri dimostrano, non sempre è possibile e i minori si trovano spesso in una condizione di sostanziale abbandono da parte delle famiglie di origine. Si deve anche sapere che attraverso l’applicazione dell’art. 44 comma 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e modifiche successive, la nostra legge consente l’adozione di un minore anche da parte di coppie non coniugate quando fra queste e il minore esiste un rapporto stabile e duraturo preesistente alla dichiarazione di adozione e il minore sia orfano di padre e di madre. Dunque, anche se l’affidamento familiare non può essere disposto con lo specifico obiettivo di adottare, è pur vero che l’amore può essere manifestato in varie forme e che, comunque, nei casi in cui l’abbandono del minore venga purtroppo confermato anche giuridicamente, l’esistenza di una famiglia affidataria può rivelarsi un tesoro per quel minore.

Inoltre lo stesso art. 44 consente a coppie non sposate l’adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre se si tratta di minori orfani di padre e di madre.

Speriamo comunque che il vostro desiderio di un figlio e di tante coppie italiane si evolva sempre più verso un desiderio di pura accoglienza.

Carissimi saluti,

L’Ufficio Diritti dei Minori Ai.Bi.