Dopo i 6 mesi di congedo di maternità, posso averne altri 6 retribuiti?

Buongiorno Ai.Bi.,

vi scrivo per chiedervi delle informazioni relative alla questione del congedo parentale. Sono la mamma adottiva di una bambina bulgara di 6 anni che un anno e mezzo fa ha avuto da me e mio marito un fratellino biologico. In corrispondenza della nascita di quest’ultimo ho usufruito del congedo di maternità, così come feci in occasione dell’arrivo in Italia di nostra figlia. Ora che il piccolo di casa sta crescendo, però, noto l’insorgere di qualche problema per così dire “di adattamento reciproco” tra i miei figli. Credo opportuno quindi cercare di passare più tempo con loro, seguirli maggiormente durante la giornata in modo da facilitarne l’interazione e la nascita di un forte legame reciproco. So che potrei richiedere un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, ma non so se questo possa essere retribuito e quanto. Mi spiegate che cosa prevede la legge?

Grazie,

Isabella

 

 

MACCHINA-DA-SCRIVERE11Cara Isabella,

l’attuale legge prevede la possibilità di presentare all’Inps la richiesta dell’assegno relativo al congedo parentale, oltre a quello già riscosso per il periodo obbligatorio post-partum di esenzione dal lavoro. Vi sono però alcune distinzioni a seconda dell’età del bambino e del reddito posseduto.

Se il figlio per cui si chiede il congedo ha meno di 6 anni oppure se i due genitori, sommando i rispettivi congedi, non superano i 6 mesi, è possibile fare domanda di indennità all’Inps. Nel secondo dei due casi, però, è necessario considerare il reddito percepito dal genitore che presenta la richiesta: l’indennità prevista ammonta al 30% dello stipendio riscosso nel mese precedente. Durante il periodo di esenzione dal lavoro, l’Inps accrediterà comunque i contributi figurativi per la futura pensione.

Se invece la richiesta di congedo è relativa a figli tra i 6 e gli 8 anni o si tratta della domanda di indennità per i mesi successivi ai 6 previsti dalla legge (in questo caso non conta l’età del minore che può essere anche inferiore ai 6 anni), la domanda è accolta solo se il reddito del genitore richiedente non supera i 16.327,68 euro lordi annui.

Infine, è possibile richiedere il congedo anche per figli tra 8 e 12 anni, ma in questo caso non si ha diritto ad alcuna indennità, indipendentemente dal proprio reddito e dall’eventuale avvenuta richiesta dei 6 mesi di congedo iniziali. Non mancano tuttavia delle eccezioni: in alcuni casi è prevista la possibilità di usufruire di piccoli incentivi retributivi. A tal proposito è necessario quindi fare riferimento al proprio contratto collettivo di lavoro.

Per concludere, una precisazione: la domanda per l’indennità di congedo parentale può essere presentata da tutti i genitori, siano essi lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

Un caro saluto,

 

Ufficio Stampa di Ai.Bi.