Anche gli insegnanti possono usufruire del congedo parentale a ore?

Buongiorno Ai.Bi.,

consultando il vostro sito, ho notato che spesso fornite informazioni e indicazioni utili alle famiglie adottive anche su questioni burocratiche e amministrative. Pertanto vi scrivo per sottoporvi anche io un problema che rientra in questo ambito.

Recentemente ho letto che i neogenitori, sia biologici che adottivi, possono usufruire del congedo parentale anche a ore e non necessariamente a giorni. Il contratto collettivo del comparto scuola, tuttavia, non regolamenta le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Vorrei quindi capire se, nonostante questo, anche noi docenti possiamo usufruire di questa possibilità e scegliere quindi tra fruizione giornaliera oppure oraria del congedo.

Tra poche settimane diventerò mamma adottiva e avrei bisogno di conoscere al meglio i miei diritti.

Grazie per le informazioni,

Franca

 

CRINO-21Cara Franca,

anche gli insegnanti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliare della scuola possono usufruire del congedo parentale su base oraria, oltre che in modalità giornaliera. Lo ha stabilito l’articolo 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 151/2001, modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 80/2015. Ulteriori precisazioni sono stati poi forniti dall’Inps con una serie di circolari, l’ultima delle quali è la numero 40, emanata il 23 febbraio scorso.

Come funziona il congedo? Per ogni bambino, entro i primi 12 anni dalla nascita per i figli biologici e dall’ingresso in famiglia per i figli adottivi, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro secondo queste modalità. La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (3 mesi dopo il parto), può restare a casa per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Il padre lavoratore può farlo sempre per 6 mesi, ma a partire dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio. In presenza di un solo genitore, il periodo di congedo può estendersi fino a un massimo di 10 mesi.

Ma veniamo allo specifico del congedo a ore. L’Inps ha ribadito che il genitore che si astiene dal lavoro per congedo parentale a ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale per un altro figlio, né dei riposi orari per l’allattamento, anche se richiesti per diversi figli. Inoltre, il congedo con modalità oraria non è cumulabile con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti. È invece compatibile con i permessi e i riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal Testo Unico 151/2001.

Tanti auguri per la sua esperienza di accoglienza,

 

Antonio Crinò

Direttore generale di Ai.Bi.