decreti vincolati

Il crollo delle adozioni internazionali? Anche colpa dei decreti vincolati

“I coniugi sono idonei all’adozione di un minorenne di nazionalità straniera di età non superiore a 5 anni”. Così un Tribunale per i minorenni dichiara per una coppia di aspiranti genitori adottivi  nati nel 1975

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Il Tribunale precisa che questa limitazione deriva “dalle indagini svolte dai servizi e dalle dichiarazioni della coppia“. E in effetti nella relazione dei servizi socio territoriali di zona, si legge che “i coniugi hanno definito che si sentono in grado di accogliere un solo bambino che abbia al massimo 5 anni”.

E’ solo un esempio di una bizzarra prassi – che va avanti ormai da molti anni – di emettere decreti nei quali viene introdotta una limitazione relativa all’età del bambino che la coppia potrebbe accogliere, in netto contrasto con numerosi principi di diritto internazionale oltre che con la realtà di fatto esistente nei Paesi stranieri, cioè con i bambini concretamente in attesa di una famiglia.

Il problema di fondo dei decreti vincolati è proprio che essi si rivelano, in molti casi, inutilizzabili all’estero, o comportano comunque difficoltà operative e rallentamenti nelle procedure, che si ripercuotono inevitabilmente sui bambini che attendono una famiglia e sul buon esito del progetto adottivo della coppia, che non viene accompagnata all’incontro con il bambino reale.

Con riferimento all’età dei bambini, ad esempio, “In realtà, l’età media dei bambini che entrano in adozione internazionale è di circa 8 anni“. A dirlo sono i reporti statistici recentemente pubblicati dalla stessa Commissione per le adozioni internazionali relativi alle adozioni internazionali realizzate negli anni 2016 e 2017.

I limiti di età indicati in alcuni decreti vincolati sono altresì ristrettivi rispetto a quelli previsti dalla legge 184/1983: “L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando” (articolo 6, comma 3). Inoltre la legge giustifica in casi specifici delle deroghe in favore dei bambini ma non il contrario.

La prassi dei Decreti vincolanti riporta in auge il principio di non discriminazione.

In risposta ad un esposto di Ai.Bi. alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che denunciava una “palese discriminazione sulla base delle condizioni personali, e in particolare sullo stato di salute, nei confronti dei minori non perfettamente sani”, ben più di 8 anni fa, nel giugno del 2010, la Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite la sentenza n. 13332/2010, aveva affermato l’importante principio di diritto secondo cui sono illegittimi i decreti di idoneità all’adozione internazionale vincolati con il riferimento a caratteristiche del minore.

Nonostante la chiarezza delle fonti sia nazionali sia internazionali, la prassi dei decreti vincolati purtroppo continua, sotto gli occhi di tutti, a sopravvivere in molti Tribunali, contribuendo di fatto al crollo delle adozioni internazionali.

Sicuramente il recepimento da parte dei Tribunali dei desideri di coppie che si avvicinano al mondo dell’adozione senza conoscerne i bisogni e le caratteristiche è ben lontano dalla idea di “formazione” che le stesse linee guida dell’Aia delineano.

Per questo Ai.Bi. attende che le competenti autorità si pronuncino ancora una volta per stabilire se sia corretto o meno che l’art. 30 comma 2 della legge 184/1983 (“Il decreto di idoneità ad adottare … contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare”) venga usato da alcuni Tribunali per i minorenni per derogare in via permanente ai limiti sull’età previsti per legge in senso sfavorevole ai bambini adottabili e per celare – o quanto meno recepire – discriminazioni, oltre che sull’età, anche su altre condizioni dei bambini in attesa di famiglia.