Accoglienza di minori stranieri in emergenza: non si nomina il tutore italiano. Il caso Ucraina e la nuova categoria dei MISA

Cassazione: illegittima la nomina dei tutori italiani da parte dei Tribunali dei Minorenni per minori in fuga dalla guerra in Ucraina. Non si applica la legge Zampa con i paesi ratificanti la Convenzione Aja del 1996 che prevede la categoria dei Minori Stranieri Accompagnati

Con la sentenza n. 17603/2023 del 20 giugno 2023 la Corte di Cassazione si è espressa sul tema dello “status” giuridico dei minori ucraini sfollati temporaneamente in Italia a causa dell’emergenza della guerra avviata dalla Russia dal mese di febbraio 2022.

Un tutore italiano per ogni bambino ucraino

Nel marasma che era conseguito all’arrivo di tanti bambini accompagnati da estranei o da parenti, i tribunali per i minorenni italiani, in applicazione delle norme sui minorenni non accompagnati (legge c.d. “Zampa” n. 47/2017), avevano deciso di nominare un tutore italiano a ciascun bambino e ragazzo, considerandoli non accompagnati, nonostante in molti casi vi fosse una precedente nomina di responsabili giuridici dei minori con provvedimenti ucraini.
Si trattava dunque di atti validi nel paese di provenienza perché tutori e accompagnatori dei minorenni stessi che però erano stati letteralmente ignorati.

Case famiglia ucraine in Italia

C’era stato infatti in molti casi l’arrivo di intere case famiglia costituite da adulti che professionalmente, come previsto in Ucraina, si occupano di accoglienza temporanea di più minorenni, ma trattandosi di prassi non nota in Italia, non se ne era riconosciuta la validità.
Dunque, in parte per le difficoltà legate alle traduzioni e in parte per semplice varietà dell’interpretazione e applicazione delle norme, si era in quel momento diffusa, anche per via di linee guida ministeriali e degli stessi tribunali in tal senso, la prassi di nominare dei tutori italiani, in molti casi avvocati, che peraltro non avevano alcuna conoscenza né della lingua né della cultura di questi minorenni.
Oltretutto questi tutori non spendevano, come ovvio, l’intera giornata con i minorenni che dunque di fatto si sono trovati a essere collocati in strutture in molti casi anche allontanandoli da quegli accompagnatori con cui erano giunti in Italia.

L’intervento di Ai.Bi.

Ebbene, Ai.Bi., che da molti anni era già attiva nel Paese e ne conosceva il sistema di protezione infanzia locale, sin dalle prime esperienze in queste vicende aveva diffuso il proprio punto di vista sull’importanza di rispettare l’assetto con cui i bambini e ragazzi arrivavano in Italia in quelle condizioni di emergenza che non necessariamente comportavano rischi di contatto con adulti non qualificati. Oltre a parenti della famiglia allargata e conoscenti che comunque, in quelle condizioni, rappresentavano un punto di riferimento essenziale e insostituibile non solo per il tema culturale e linguistico ma anche affettivo e di comprensione di quanto si erano trovati a vivere nell’emergenza, questi adulti incaricati come affidatari dalle autorità ucraine avevano un ruolo centrale per i bambini e ragazzi che necessitava di essere riconosciuto.
Nell’indirizzare le proprie raccomandazioni al Governo all’indomani dello scoppio della Guerra, per gestire l’emergenza degli arrivi dall’Ucraina, Ai.Bi. aveva espressamente segnalato l”importanza di distinguere tra minorenni non accompagnati e quelli che invece avevano dei propri accompagnatori nominati all’estero o comunque dalle Autorità del Paese di origine. Purtroppo però, il rinvio alla legge Zampa e relativo l’accentramento del potere in capo al Tribunali per i Minorenni, aveva condotto le autorità italiane a considerare nelle linee guida ufficiali che, in assenza di accompagnamento dei genitori, tutti i bambini stranieri dovessero considerarsi non accompagnati e che dovesse provvedersi alla nomina di un tutore in Italia.

La sentenza di giugno 2023

La Cassazione, con la sentenza di giugno 2023, ha invece finalmente riconosciuto e affermato, su ricorso dei tutori nominati dalle autorità ucraine che hanno chiesto l’annullamento dopo oltre un anno dall’inizio di quelle vicende, che la nomina dei tutori italiani da parte dei tribunali per i minorenni era illegittima e che andava dichiarata l’efficacia della nomina del tutore da parte delle rappresentanze dell’Ucraina in Italia. La minorenne del caso specifico non poteva infatti essere definita come «minore non accompagnata», ai sensi della L.47/2017, essendo giunta in Italia accompagnata dal suo rappresentante legale, nominato dallo Stato Ucraino, e dal tutore, in Italia, nominato dal Console ucraino.
Per la Suprema Corte, dunque applicando la Convenzione dell’Aja del 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare, deve essere cassato il provvedimento di nomina del tutore italiano da parte del Tribunale per i minorenni di Catania e dichiarata l’efficacia del provvedimento di nomina del tutore internazionale da parte del Console generale per l’Ucraina in Italia, non trovando applicazione la legge n. 47 del 1997 per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale (c.d. Legge Zampa).
Interessante come la Corte abbia fatto ampi e interessanti chiarimenti sull’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1996 e sulla definizione di MSNA, Minori Stranieri Non Accompagnati, definendo anche la nuova categoria di c.d. MISAMinori Stranieri Accompagnati di fatto

Ma oggi con le accoglienze in emergenza, a che punto siamo?

Proprio dal mese di giugno 2023, all’indomani della Sentenza, i dati relativi alle presenze, agli ingressi e alle uscite di competenza dei MSNA sono consultabili in italiano e in inglese attraverso un link dedicato, e sono aggiornati mensilmente, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I bambini e ragazzi non accompagnati presenti in italia alla data del 31 maggio 2024 sono indicati in numero di 21.019; tra questi l’Ucraina si attesa al secondo posto tra i Paesi di provenienza (18,43%): i minorenni non accompagnati ucraini presenti in Italia alla data del 31 maggio 2024 sono infatti 3.873; di questi circa 60 sono entrati nell’ultimo anno successivamente alla sentenza della Cassazione citata e oltre il 50% ha età compresa tra 7 e 14 anni.
Sarebbe interessante sapere se questi bambini e ragazzi indicati come non accompagnati ancora oggi effettivamente lo siano e se il principio di diritto della Cassazione sia o meno rispettato.
Per consultare i dati sui MSNA in Italia clicca qui.

Ufficio Diritti Ai.Bi.

Informazioni e richieste sull’affido familiare

Chiunque volesse approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla propria disponibilità a intraprendere questo percorso, può partecipare agli incontri organizzati da Ai.Bi. Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata del sito dell’Associazione.