Come accogliere correttamente i minori in fuga dall’Ucraina? Le raccomandazioni di Ai.Bi.

Davanti alla situazione di emergenza, l’accoglienza in Italia dei minori provenienti dall’Ucraina sta rispondendo con una preoccupante distonia, seguendo linee guida poco chiare e spesso disomogenee. Sulla base dell’esperienza maturata, tanto in Italia quanto in Ucraina, nei confronti della tutela dei minori e della famiglia, Ai.Bi. sottolinea la necessità di una prassi condivisa e che tenga ben fermi alcuni punti fondamentali, a partire dalla Convenzione dell’Aja del 1996

Secondo i dati del Ministero dell’Interno sono oltre 86 mila i profughi arrivati in Italia dall’Ucraina dopo lo scoppio della guerra. Di questi, più di 32 mila sono minori.
Minori arrivati in condizioni differenti gli uni dagli altri, chi con un genitore o un parente fino al quarto grado, chi accompagnato da un rappresentante legale, chi non accompagnato. Distinzioni di cui è bene tenere conto per poter offrire un’accoglienza efficiente, efficace e che possa davvero operare nel superiore interesse del minore.
In particolare, la situazione delle case famiglia è oggetto di discussione, con procure minorili e tribunali per i minorenni che hanno preso o considerano di prendere decisioni diverse, a fronte di linee guida che hanno finora considerato “minori non accompagnati” tutti coloro che non giungono con un genitore, e quindi anche chi arriva con familiari o altri responsabili legali.
Questa generale mancanza di chiarezza non può non spaventare chi si trova in un Paese straniero e sconosciuto, in cui è arrivato dopo una fuga da un contesto di guerra. Non per nulla si sono già verificati alcuni casi di case famiglia che hanno preferito lasciare l’Italia per paura che potessero venire loro tolti i bambini con cui vivono insieme, in molti casi da anni, e per i quali ci sono documenti rilasciati dalle autorità ucraine, anche prima della guerra, che ne attestano lo stato e la tutela.

Necessità di fare chiarezza sull’accoglienza dei minori provenienti dall’Ucraina

Davanti a questa situazione, Ai.Bi., forte di una lunghissima esperienza nell’accoglienza dei minori in Italia e di una presenza ultraventennale anche in Ucraina, mirata proprio alla tutela dei bambini fuori dalla famiglia, tiene a fare chiarezza sulle linee generali che dovrebbero essere rispettate per un’accoglienza corretta ed efficace. A maggior ragione in una situazione di guerra, che rende più complesso distinguere lo status dei minorenni sfollati rispetto alle situazioni ordinarie previste dalla legge italiana, a causa degli eventi che possono avere nel frattempo alterato, in via temporanea o definitiva, il precedente status accertato dalle autorità competenti del Paese di origine e di residenza ordinaria, senza che vi sia stato tempo e modo di verificarne l’attuale condizione.
Anche nella particolare situazione di emergenza legata al conflitto bellico, la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996, ratificata dall’Italia.
In Ucraina l’accessione alla Convenzione è efficace dall’1 febbraio 2008

Le raccomandazioni di Ai.Bi. per l’accoglienza dei minori ucraini

Per questo, Ai.Bi. Amici dei Bambini rappresenta l’urgenza di una messa a regime del funzionamento della Autorità Centrale Italiana prevista nella legge 18 giugno 2015 n. 101 al fine di un dialogo istituzionale proficuo tra l’Italia e l’Ucraina nel superiore interesse del minore e raccomanda di:

1) voler garantire a tutti i minorenni sfollati dall’Ucraina la protezione prevista dalla legge 218/1995 e dalla Convenzione dell’Aja del 1996 per l’individuazione della competenza e la ricostruzione dello status dei minorenni come accompagnati o non accompagnati, tenendo conto della definizione di minore straniero non accompagnato prevista nell’art. 2 della Legge 47/2017 e nell’art.33 comma 1 della legge 184/1983;

2) voler quindi coinvolgere le Autorità Ucraine nelle procedure di coordinamento, informazione e gestione dei casi che riguardano minorenni provenienti dall’Ucraina, e segnatamente il Ministero della Giustizia ucraino, quale autorità competente ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1996, e le Rappresentanze del Governo Ucraino in Italia, in particolare sin dalle prime segnalazioni e per la previa e urgente verifica dei documenti stranieri da riconoscere in via automatica e senza formalità di legalizzazione, nonché coinvolgere, se del caso, la Commissione per le Adozioni Internazionali;

3) garantire il diritto alla famiglia a ogni minore come declinato nella Legge 184/1983, senza distinzione di sorta e tenendo conto dei rapporti significativi del minore, anche informali, con le persone che li abbiano di fatto accompagnati e con cui abbiano comunque fatto ingresso legalmente nel territorio dello Stato laddove positivi con riferimento allo specifico interesse del minore (cfr. tra gli altri art. 24 commi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo);

4) voler attivare il coinvolgimento concreto a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione delle comunità locali attraverso gli Enti del Terzo Settore, come previsto nell’art. 55 CTS, e ciò dunque anche nell’esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, e non solo nella fase dell’accreditamento per lo svolgimento dei servizi alle condizioni previste dalle norme sul procedimento amministrativo.