Adozione internazionale anche per coppie non sposate

A seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione, diversi media hanno parlato di “eliminazione dell’obbligo di matrimonio” per chi intraprende un’Adozione Internazionale. Facciamo chiarezza

Sul finire del 2023, una sentenza della Corte di Cassazione ha portato molti giornali e siti internet a scrivere di come la decisione della Consulta avrebbe, di fatto, aperto le porte dell’adozione internazionale anche alle coppie non sposate. Titoli un po’ precipitosi che rischiano di veicolare un’informazione incompleta e fuorviante, che parte da una sentenza (nello specifico la n. 35437 del 19/12/2023) che merita senza dubbio di essere analizzata e spiegata.

Un’adozione internazionale avvenuta negli USA

Innanzitutto bisogna sottolineare come la situazione a cui si riferisca sia molto particolare, in quanto relativa a un’adozione avvenuta negli Stati Uniti d’America da parte di una coppia italo americana non coniugata, la quale, dopo avere adottato la propria figlia minore con la procedura americana, ha richiesto al Sindaco del Comune di Milano, quale Ufficiale di Stato civile e Ufficiale di Governo, il riconoscimento in Italia della propria adozione.
A fronte del rigetto da parte del Sindaco la coppia è ricorsa in Corte d’Appello e, dopo la conferma della decisione del sindaco anche da parte della corte di secondo grado, si è rivolta alla Cassazione, la quale, alla fine, ha accolto il ricorso della coppia e l’adozione è quindi stata riconosciuta in Italia anche in assenza del vincolo matrimoniale.
Già solo da queste prime informazioni si può comprendere come la situazione non riguardi una procedura adottiva ordinaria, intesa come procedura avviata da una coppia con un Ente Autorizzato italiano, ma una situazione molto particolare.
Non a caso, una motivazione che ha indotto la Corte a consentire il riconoscimento dell’adozione straniera è proprio la particolarità del caso specifico, che la Corte stessa non ha ritenuto trattarsi di adozione internazionale. Considerando quanto previsto dalla Convenziona dell’Aja del 1993 la definizione di adozione internazionale che ne deriva è di un “istituto che comporta lo sradicamento del minore dallo stato d’origine”. La Corte ha inoltre ricordato, richiamando una precedente decisione, che: “Non tutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede il riconoscimento confluiscono nella definizione normativa di adozione internazionale, ma al contrario, essa è limitata alle ipotesi in cui i richiedenti risiedano in Italia, o siano cittadini italiani residenti all’estero (art. 29 c 1 e 2 L. 184/83)” (Cass. 9006/2021).
Nel caso in esame la Corte rileva che l’adozione è definita “interna e non internazionale”, poiché effettuata nei confronti di una minore cittadina statunitense per nascita, da parte di due genitori cittadini italiani, ma anche statunitensi e residenti negli USA.
Ciò, a detta della Corte, comporta l’applicazione dell’art. 41 c 1 L. 218/95 (e non dell’art. 36 L 184/83 come indicato dalla decisione d’appello censurata) che dispone la riconoscibilità diretta da parte dello Stato italiano del provvedimento straniero; tale conclusione è giustificata anche, secondo la Corte, dal fatto che lo stesso riconoscimento dell’adozione non comporta uno sradicamento della minore dallo stato di origine in quanto la piccola è stata adottata da due genitori che da oltre vent’anni hanno stabilito il luogo della propria esistenza negli Stati Uniti (dove vivono, lavorano e hanno acquistato una casa), non hanno intenzione di portare la piccola in Italia (dai certificati anagrafici prodotti in giudizio risulta che mai la bambina sia stata portata in Italia).
Quindi, il mancato inquadramento del caso quale adozione internazionale esclude l’applicazione della normativa specifica in materia e, di conseguenza, comporta l’applicazione della disciplina generale del riconoscimento automatico delle decisioni straniere.

Una situazione eccezionale che nulla modifica della normativa italiana sull’adozione

L’altro aspetto che la sentenza considera è la “manifesta contrarietà all’ordine pubblico”. La Corte si sofferma su tale principio nella sua accezione elastica e mutabile nel tempo, richiamando numerosa giurisprudenza di legittimità (Cass. 9006/2021; Cass. 38162/2022).
La conclusione della Corte è espressa in un principio di diritto che anch’esso riguarda situazioni simili a quella in questione: “ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41 c.1 L. 218/95, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottanti non si traduce in una manifesta contrarietà all’ordine pubblico, ostativa del suddetto riconoscimento automatico della sentenza straniera nel nostro ordinamento”.
Cercando, dunque, di trarre delle conclusioni da questa vicenda senza dubbio interessante, non si può non sottolineare come la sentenza sia sicuramente innovativa, poiché risolve una situazione molto particolare, ma anche eccezionale. Tuttavia, a nostro parere, non incide sui criteri richiesti per l’adozione internazionale dalla normativa italiana nell’art. 6 L. 184/83 e in particolare sul legame di coniugi richiesto agli adottanti.
Appaiono dunque per lo meno fuorvianti quei titoli usciti su diversi media che hanno “gridato” all’eliminazione del vincolo matrimoniale per le coppie che avviano un’adozione internazionale.

Ufficio Diritti di Ai.Bi.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni a su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it

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