Adozione internazionale: i mesi di maternità partiranno dalla sentenza di affido pre-adottivo?

Salve a tutti.

Io e mio marito siamo in attesa dall’Ungheria, dove si fa un solo viaggio di circa 40/45 giorni. Da quel che so, nei 5/7 giorni di conoscenza del bambino dovrò utilizzare giorni di ferie o permessi per famiglia, mentre dalla sentenza di affido pre-adottivo partiranno i 5 mesi di maternità. Me lo confermate? O invece esistono dei permessi specifici per adozione per coprire quei primi 5 giorni di conoscenza? Mio marito, che non usufruirà di maternità, dovrà richiedere un congedo parentale non retribuito per tutto il periodo (o coprirlo in parte con le ferie); se però esistessero dei permessi specifici per adozione all’estero, potrebbe richiederli…

Grazie
Tiziana

Carissima Tiziana,

essendo la maternità adottiva equiparata a quella biologica, le uniche differenze in ambito di permessi di maternità dipende dall’attività professionale che svolge. L’ente adottivo ha infatti l’obbligo di certificare per la maternità anche la permanenza all’estero, ma è poi ogni singola coppia che richiederà all’INPS l’indennità di maternità.

Il congedo di maternità, della durata complessiva di 5 mesi e 1 giorno, può essere fruito, a scelta della lavoratrice madre adottiva, durante il periodo di permanenza all’estero finalizzato all’incontro con il minore oppure successivamente, in ogni caso entro cinque mesi dall’ingresso del minore in Italia. Quest’ultimo decorre dalla data dell’ingresso in Italia della famiglia autorizzata con il provvedimento rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Per tutta la durata del congedo è prevista la corresponsione di un’indennità pari all’80% della normale retribuzione.

La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire in ogni caso di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

Il congedo di maternità, per un complesso di 5 mesi, è riconosciuto anche alle lavoratrice autonome iscritte ad un Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza ovvero iscritte alla gestione separata Inps, qualunque sia l’età del minore adottato. Le lavoratrici a progetto e le collaboratrici coordinate e continuative non usufruiscono del congedo di maternità d’ufficio bensì di una proroga della durata del rapporto di lavoro pari a 180 giorni.

Il padre adottivo può usufruire dell’astensione obbligatoria dal lavoro esclusivamente in alternativa alla madre, qualora quest’ultima non ne faccia richiesta. L’alternativa per il periodo all’estero è che il padre, su certificazione da parte dell’ente, richieda permessi non retribuiti o usufruisca delle ferie.

Staff Ai.Bi.