Adozione internazionale. Abbiamo avuto l’idoneità, ma sono rimasta vedova: cosa posso fare?

In Italia l’adozione da parte dei single è notoriamente vietata. Inoltre, in caso di decesso di uno dei due coniugi, l’Ente cui è stato dato l’incarico è tenuto a comunicare il significativo cambiamento della condizione del nucleo familiare ai  Servizi e al Tribunale per i Minorenni

Nel caso in cui a una coppia, disponibile e idonea ad adottare all’estero, succeda la disgrazia di attraversare il grave lutto per il decesso di uno dei due coniugi dopo avere ottenuto il decreto di idoneità da un Tribunale per i minorenni, non è possibile avviare o procedere con l’iter adottivo senza prima avvisare le stesse autorità che hanno emanato il decreto (Tribunale per i minorenni con Procura minorile e, tramite questi, i Servizi territoriali).
Bisogna infatti sapere che una volta che le coppie danno incarico all’Ente, questo è tenuto a trasmettere alle autorità competenti in Italia e, in particolare, alla Commissione per le Adozioni internazionali da una parte, e ai Tribunali per i minorenni e i Servizi competenti dall’altra, ogni comunicazione prevista in occasione di alcuni passaggi prestabiliti dell’iter (ricevimento dell’incarico; abbinamento con il minorenne proposto dalle autorità estere; ingresso della famiglia con il minore e ogni successivo adempimento nella fase post adottiva). Inoltre, il DPR n.108/2007 sul funzionamento della CAI onera più in generale l’Ente autorizzato di segnalare ogni variazione significativa della situazione personale o familiare degli aspiranti genitori adottivi, ai fini delle valutazioni di competenza da parte dei Servizi e del Tribunale.

Nuova verifica della situazione personale e familiare del nucleo

Nello svolgimento dell’iter di accompagnamento per l’adozione di minori stranieri, inoltre, è previsto per legge il rispetto delle condizioni previste nel decreto e pertanto la modifica significativa dell’equilibrio familiare, che sicuramente consegue alla perdita di uno dei due aspiranti genitori all’interno della coppia, è di tale rilievo da richiedere le dovute segnalazioni, anche perché la legge italiana non prevede l’adozione da parte di persone singole nell’ambito del contesto dell’adozione internazionale. Le autorità prenderanno atto del nuovo assetto del nucleo ma, a meno che l’iter non fosse già avanzato sino all’avvenuto formale abbinamento con un minore, e sempre che le Autorità straniere intendano confermare l’abbinamento stesso tra il minore e il genitore abbinato ancora in vita, negli altri casi la prosecuzione dell’iter si scontra con il dato della legge sui requisiti degli adottanti (art. 6 legge 184/1983).
Anche eventi non così drastici, in cui per esempio i genitori restano entrambi in vita, ma con significative modifiche della loro condizione, possono comportare l’obbligo o l’opportunità di una nuova verifica della situazione personale e familiare del nucleo in attesa di adottare. In quel caso saranno le autorità ad assumere le opportune decisioni di propria competenza.

Divieto di adozione per i single

Ci sono sicuramente Paesi che consentono l’adozione alle persone singole, ma il vincolo rimane quello della legge italiana che consente l’adozione alle coppie di coniugi. D’altra parte il semplice spostamento della residenza in un Paese diverso dall’Italia non consentirebbe con certezza di adottare al genitore rimasto in vita perché occorrerebbe avere la residenza all’estero effettiva, e non fittizia, da almeno due anni e, in tutti i casi, saranno gli Enti e le Autorità del nuovo Paese di residenza degli aspiranti genitori ad accompagnare i richiedenti secondo leggi e procedure ivi previste, senza che il decreto di idoneità italiano abbia alcuna efficacia in quella sede.