Adozione Internazionale. Maternità negata dall’INPS a coppia in partenza per il paese estero

Nonostante una legge che tutela i diritti dei genitori adottivi, equiparandoli a quelli biologici, a volte le difficoltà burocratiche impediscono alle coppie di usufruire dei congedi previsti

All’interno del sito di Ai.Bi., abbiamo più volte espresso considerazioni sulla normativa nazionale a tutela della maternità e paternità, sottolineando gli aspetti relativi alla parificazione tra maternità biologica e adottiva.
Abbiamo sempre riconosciuto come la normativa ha cercato, anche nelle modifiche successiva alla stesura iniziale e soprattutto in quelle più recenti, di rendere dal punto di vista dei diritti assolutamente parificate le maternità (e paternità) biologiche a quelle adottive.

Gli stessi diritti

Pur nella diversità concreta delle due situazioni, la legge ha individuato e stilizzato norme effettive che riconoscessero alle diverse protagoniste i medesimi diritti.
A nostro avviso, riuscendoci ampiamente.
Infatti, in ogni Capo della legge e quindi per ogni situazione (congedo di maternità, congedo di paternità, congedi parentali, congedi per la malattia del figlio, etc.), vi è una norma specifica per i casi di adozione e affido che parifica ed estende la disciplina generale (intendendo come tale quella prevista per il figlio biologico) proprio alle situazioni di adozione o di affidamento.
Con degli accorgimenti validi ha saputo rendere le differenze sostanziali ininfluenti riuscendo a parificarle proprio al fine di consentire ai soggetti interessati di poter godere dei medesimi diritti.
Un esempio può essere la parificazione del parto biologico con il giorno di arrivo in famiglia, permettendo così di calcolare i termini per l’esercizio del diritto in modo ugualitario.
A fronte di una legge che ha cercato di uniformare le differenti situazioni e che ha predisposto una normativa uniforme non dovrebbero esserci difficoltà nell’esercitare il diritto alla maternità, inteso come quel periodo di necessaria astensione del lavoro a causa del parto (rectius dell’adozione, rectius dell’affidamento di un minore).
Invece, pur con una normativa valida, dobbiamo nuovamente riscontrare come l’applicazione della legge è assolutamente inadeguata e crea delle disparità notevoli.
In alcune INPS le istanze on line non prevedono delle situazioni che, al contrario, la legge disciplina e definisce, oppure vengono richiesti dei dati che i genitori adottandi non possono preventivamente possedere (per esempio: sentenza di adozione, data ingresso in famiglia – si tratta di atti e informazioni che pervengono solo dopo l’avvio della procedura adottiva).
Tutto ciò impedisce di completare la procedura con la nefasta conseguenza che la coppia deve partire per il viaggio all’estero senza avere potuto concludere la pratica per il congedo obbligatorio e in alcuni casi, ma non isolati, trovandosi a dover giustificare l’assenza dal lavoro con l’utilizzo di ferie o permessi!

Il caso di una coppia in partenza per l’Africa

Situazione accaduta a una coppia partita per un’adozione in un paese africano che volendo utilizzare il diritto previsto dall’art. 26 c 4 D. Lgs. 151/01 succ mod, non ha potuto completare la pratica perché tale ipotesi non era contemplata tra le istanze on line dell’Inps di riferimento.
Cosa assurda se si pensa che è la legge stessa a prevedere che la coppia possa usufruire del congedo obbligatorio anche per il periodo di permanenza all’estero per l’espletamento della procedura adottiva.
La normativa indica una duplice facoltà per il periodo all’estero: un congedo retribuito e uno non retribuito, ma per nessuno dei due la coppia ha potuto definire la propria pratica.
Per utilità, si riportano i commi dell’articolo citato:
Comma 3: “In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva”.
Comma 4: “La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità”.
Questa volta il rammarico è grave perché di fronte a una normativa precisa troviamo una burocrazia e un’applicazione insufficiente con gravi danni e complicazioni per le coppie di genitori adottanti.

Ufficio Diritti Ai.Bi.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

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