Adozione internazionale ai single: il caso davanti alla Corte Costituzionale

Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha ammesso la questione di legittimità sollevata da una donna single, magistrato, rispetto alla possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione di un minore straniero. Toccherà alla Corte Costituzionale decidere

 Con Ordinanza del 26 novembre 2020, il Tribunale per i minorenni di Firenze, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis, legge n. 184/1983 per contrasto con l’art. 117 della Costituzione con riferimento all’art. 8 delle CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui non consente anche alla persona non coniugata di orientare le proprie scelte in funzione degli effetti giuridici che conseguono a un quadro normativo sufficientemente certo, non disciplinando in modo esplicito i diritti riservati alla persona non coniugata residente in Italia, ivi compresa la possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare in modo pieno un minore straniero al Tribunale per i minorenni del distretto in cui ha la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la sua idoneità all’adozione piena.

Sarà la Corte Costituzionale a decidere se rigettare o meno la richiesta di idoneità all’adozione della donna single

Il procedimento dinanzi al Tribunale per il minorenni di Firenze ha preso avvio a seguito del ricorso proposto nel febbraio 2019 da una donna italiana non coniugata, con lavoro a tempo indeterminato (magistrato) che si era dichiarata disponibile ad adottare un minore straniero. La donna è stata poi valutata positivamente rispetto ai requisiti soggettivi (indagine psico-socio-familiare dei Servizi socio-sanitari dell’ottobre 2020) mentre il TM di Firenze, dopo avere trasmesso gli atti alla Consulta in attesa della decisione di incostituzionalità dell’art. 29bis, come sopra indicato, ha sospeso il procedimento e deciderà quindi in esito alla decisione della Corte Costituzionale se rigettare o meno la richiesta di dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale presentata dalla donna.

L’articolo 8 della CEDU, in particolare, protegge la vita privata e familiare: si tratta di un concetto ampio, che comprende, tra l’altro – come specificato dallo stesso TM di Firenze – il “diritto all’autonomia personale e allo sviluppo personale“. In questo quadro ogni individuo ha diritto a essere protetto da interferenze arbitrarie da parte delle Autorità pubbliche, nel senso che “qualsiasi ingerenza ai sensi del primo paragrafo dell’art. 8 deve essere giustificata come «conforme alla legge» e deve essere «necessaria in una società democratica»”.

Tra diritto e desiderio di fondare un famiglia

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo, tuttavia, la nozione di necessità implica che l’ingerenza corrisponda a un’esigenza sociale pressante e, in particolare, che sia proporzionata a uno degli scopi legittimi perseguiti dalle autorità.
L’articolo 8 tuttavia non garantisce, in sé, né il diritto di fondare una famiglia né il diritto di adottare e, in base alle decisioni della CEDU maggioritarie, non copre il mero desiderio di fondare una famiglia, ma presuppone l’esistenza di una famiglia.

Il TM di Firenze, però, ha fatto appello ad alcune pronunce CEDU che hanno attribuito all’articolo 8 un significato ampio che comprende, tra l’altro, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e, considerando il quadro normativo italiano che consente già oggi anche l’adozione di persone non coniugate (così l’articolo 44 della legge 184/1983 sulla adozione speciale) e il progressivo indebolimento del binomio “matrimonio-filiazione”, ha ritenuto necessario che la Corte Costituzionale dia alle persone non coniugate una maggiore chiarezza per autodeterminarsi in modo maggiormente prevedibile rispetto alle scelte della vita privata e familiare.

La Corte Costituzionale è chiamata quindi a pronunciarsi il 26 novembre 2021 in udienza decidendo se quello dell’adozione piena possa dirsi un diritto per i richiedenti anche single.