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Adozione nazionale per coppia di Italiani residenti all’Estero: quali sono le procedure da seguire?

Ciao a tutti,
siamo una coppia italiana residente all’estero; abbiamo scoperto che la legge italiana consente di presentare la domanda di adozione nazionale in Italia indipendentemente dal luogo di residenza. Potreste darci informazioni sul percorso che si deve affrontare per presentare la domanda?
Non capiamo la parte relativa agli incontri con gli assistenti sociali e psicologi, soprattutto per quanto riguarda la visita a domicilio! Chi è residente all’estero non ha infatti diritto al SSN e dunque nemmeno alle prestazioni degli assistenti sociali che dovrebbero svolgere per redigere la relazione psicosociale e di idoneità della coppia, che devono poi depositare al Tribunale dei Minorenni… dunque, cosa fare?
Grazie,
Rosa Maria e Vincenzo

adozione internazionale: ad Ancona tempi burocratici infiniti segnalati su Forum Ai.Bi.Gentili Signori,

con riferimento alle possibilità di adozione per italiani residenti all’estero, occorre chiarire che la nazionalità o internazionalità dell’adozione non è legata alla nazionalità delle persone coinvolte ma alla competenza e localizzazione o meno delle procedure. E’ adozione nazionale, quindi, quella pronunciata dalle autorità del paese in cui si trovano (nel senso di residenza stabile) sia gli adottanti che l’adottando. Quando tra adottanti e adottando vi è una localizzazione e dunque residenza differente e le procedure si svolgono con l’intervento di autorità competenti di due differenti Stati si parla comunque di adozione internazionale.

Del resto è noto che l’adozione di minorenni a livello “nazionale” non è diretta solo a minori con nazionalità del Paese in questione, ma anzi spesso riguarda minorenni con altre nazionalità che si trovano nel Paese che mette in atto misure per la loro protezione, inclusa l’adozione laddove applicabile.

Fatta questa premessa, l’adozione di un minorenne sotto la competenza delle autorità italiane da parte di chi è residente all’estero, anche cittadino italiano,  non è adozione nazionale ma internazionale, e precisamente “espatrio di minore a scopo di adozione” regolato dagli articoli del Capo V della legge 184/1983 (articoli 40 e seguenti).

Quindi volendo riassumere le diverse possibilità di accoglienza tramite adozione:

  1. Per adottare all’ESTERO.

Se siete residenti all’estero da almeno due anni, potete adottare nel paese di nuova residenza in base alle leggi del paese di nuova residenza e, successivamente all’adozione, il provvedimento straniero sarà riconosciuto in Italia in forza dell’articolo 36 comma 4. Occorrerebbe sapere da quanto tempo siete residenti all’estero e quale sia stato il vostro ultimo luogo di residenza in Italia

2. Per adottare in ITALIA.

Se siete residenti all’estero da meno di due anni, potete presentare la dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma” (articolo 29-bis comma 2 della legge 184/1983)

In applicazione delle norme degli articoli 40 e seguenti della legge 184/1984 (introdotto dalla legge n.476/1998) – “espatrio di minori a scopo di adozione” – le procedure che variano a seconda che il Paese di vostra nuova residenza abbia o meno ratificato la Convenzione dell’Aia del 1993. Quindi:

  • In caso di Paese che abbia ratificato la Convenzione dell’Aia del 1993 sulle adozioni internazionali, dovete rivolgervi alle autorità centrali e/o a eventuali Enti autorizzati nel paese straniero e seguire le leggi locali specificando che la richiesta riguarda l’adozione di minore adottabile in Italia e dunque da trasmettere in Italia. In questo caso, si applicano le norme della Convenzione per quanto riguarda l’intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati, mentre per il resto si applicano le norme della legge italiana;
  • In caso di Paese che non abbia ratificato la Convenzione dell’Aia del 1993, la domanda di disponibilità va presentata al Console italiano competente per territorio, che a sua volta la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore o al Tribunale per i minorenni di Roma. In questo caso è previsto che il Console, in contatto con il Tribunale per i minorenni, vigili sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell’ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere (è specificato che allo svolgimento delle funzioni consolari, si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e che quindi il Console possa essere anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere informazioni per verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’adozione e per verificare anche se l’adozione risponda all’interesse dell’adottando.

Se invece esiste un motivo per presentare la domanda relativamente a un minore già individuato (ad esempio nel casi di cui all’art.44 della legge), parimenti va rappresentato nella domanda.

Staff Ai.Bi.